Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29175 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29175 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EDWIN O BASUYI N. IL 18/10/1978
.F
AI sAA/CA Ofightl cAP ■24 v
avverso la sentenza n. 506/2011 TRIB 1.SEZ.DIST. di CARINOLA, del
09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 23/04/2014

Motivi della decisione
Edwin O Basuyi ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Carinola in data 9.11.2011, con la
quale è stata affermata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato di
cui all’art. 116, comma 13, cod. strada, con condanna alla pena di C 1.505,00 di
ammenda.
Il deducente, con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio

dell’imputato. Osserva che nel giudizio si sarebbe dovuto accertare se l’imputato
avesse o meno conseguito la patente di guida nel Paese di origine.
Con il secondo motivo la parte si duole della entri della pena.
L’impugnazione, da qualificarsi come ricorso per cassazione, avendo ad
oggetto sentenza inappellabile, è inammissibile.
Si osserva, al riguardo, che l’atto di appello che occupa è stato sottoscritto
dall’Avvocato Russo Vincenzo che non risulta iscritto nell’albo speciale per le
giurisdizioni superiori. Invero, questa Suprema Corte ha chiarito che è
inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui l’impugnazione sia stata
originariamente proposta come appello da un difensore non iscritto nell’albo
speciale della Corte di Cassazione ed il gravame sia stato correttamente qualificato
come ricorso (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38293 del 16/09/2004,
dep. 28/09/2004, Rv. 229737).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 a favore
della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2014.

motivazionale in riferimento alla affermazione di penale responsabilità

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