Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29175 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29175 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRICARICO LUCIA N. IL 14/06/1965
avverso la sentenza n. 995/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
24/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t^ -“\— (-3” (91•24.9″”°
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che ha concluso per j•
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 04/02/2016

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce, in

distaccata di Cesarano, in data 25.6.2012, aveva condannato
Tricarico Lucia alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei
danni derivanti da reato, in favore della costituita parte civile, in
relazione ai reati di cui agli artt. 81, 392 e 393, c.p. (capo a);
582, c.p. (capo b); 612 e 594, c.p. (capo c); 646, c.p. (capo d),
commessi in danno di Schito Pompea, riduceva la somma
riconosciuta in favore della parte civile a titolo di provvisionale,
confermando nel resto la sentenza impugnata.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputata, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Stefano
Chiriatti, del Foro di Lecce, lamentando: 1) violazione di legge e
nullità della sentenza di secondo grado, in quanto il giudizio di
appello si è svolto in assenza del difensore di fiducia, cui non è
stato notificato l’avviso della fissazione dell’udienza di appello
(infondato due difensori di fiducia il secondo avv. Cataldi udienza
del 24.4.2015, sostituito dal difensore di ufficio che nulla ha
eccepito); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in quanto
la responsabilità dell’imputata è stata affermata solo sulla base
delle dichiarazioni della persona offesa, che non possono ritenersi
riscontrate dalle dichiarazioni del teste Schito, non credibile in
virtù del rapporto di parentela e di stretta vicinanza che lo lega
alla parte civile, né da quelle del teste Attanasio e dei CC. di
Cesarano; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al

riforma della sentenza con cui il tribunale di Lecce sezione

mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa, in
quanto la Tricarico ha agito per reagire al reato di violazione di
domicilio commesso dalla Schito, che mirava ad ottenere il
possesso dell’abitazione della Tricarico; 4) violazione di legge e

patrimoniale, che risulta privo di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso.
Ed invero, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza
di legittimità, in materia di omessa notificazione del decreto di
citazione per il giudizio di appello ad uno dei due difensori di
fiducia dell’imputato, si configura una nullità a regime intermedio
che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, anche
quando si tratti del sostituto d’ufficio del difensore di fiducia
regolarmente avvisato, con la conseguenza che la mancata
eccezione sana la nullità, già nel grado di appello, ai sensi dell’art.
184, co. 1, c.p.p., a prescindere dal fatto che l’imputato,
regolarmente citato, abbia presenziato all’udienza o sia rimasto
contumace.
Pertanto, in caso di nomina da parte dell’imputato di due
difensori, l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza del giudizio
d’appello a uno di essi comporta una nullità a regime intermedio
che, qualora non siano presenti all’udienza né l’imputato né i i
difensori di fiducia e sia stato nominato un difensore d’ufficio,
deve essere da questi eccepita prima della deliberazione della
sentenza (cfr.,

ex plurimis, Cass., sez. III, 12.6.2013, n. 38021,

rv. 256980; Cass., sez. V, 11.12.2008, n. 4940, rv. 243158).
Quanto si è verificato nel caso in esame rende evidente
l’infondatezza della doglianza difensiva, in quanto l’imputata,

2

vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del danno non

rimasta contumace nel giudizio di appello, risultava assistita in
tale grado anche dal difensore di fiducia, avv. Roberto Cataldi del
Foro di Lecce (presso il quale aveva anche eletto domicilio), che,
assente all’udienza del 24.4.2015, pur essendo stato

avv. Alessandra Luceri, che nulla ha eccepito in quella sede,
sanando in tal modo l’omesso avviso all’avv. Chiriatti.
5. Inammissibili devono ritenersi anche i motivi di ricorso sub n.
2) e n. 3).
Con essi, infatti, la ricorrente espone censure che si risolvono in
una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di
logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi,
ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di
giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv.
255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass.,
sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III,
27.9.2006, n. 37006, rv. 235508).
Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di
legittimità, anche dopo la novella dell’art. 606, c.p.p., ad opera
della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di
deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata
pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente
unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della
motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del
giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione

3

regolarmente avvisato, veniva sostituito dal difensore di ufficio,

e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256,
rv. 234148).
La corte territoriale, peraltro, con motivazione approfondita ed
immune da vizi logici, ha indicato specificamente le ragioni che

individuando, in particolare, come oggettivi riscontri alla
narrazione dei fatti fornita dalla parte civile (peraltro non
necessari: cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, rv.
253214), sulla cui credibilità ed attendibilità la corte territoriale
pure si sofferma con diffusa motivazione, le dichiarazioni della
teste Canta (la cui inattendibilità la ricorrente adombra sulla base
di una mera supposizione di natura fattuale, fondata sul dedotto
rapporto di parentela tra la suddetta teste e la persona offesa) ed
il contenuto della documentazione medica in atti, attestante, tra
l’altro, la natura delle lesioni riportate dalla Schito.
In questa prospettiva, il motivo di ricorso in precedenza indicato

sub n. 3), risulta essere anche manifestamente infondato, in
quanto basato su di una versione alternativa dei fatti per cui si è
proceduto, laddove la corte territoriale ha puntualmente assolto al
suo onere motivazionale, anche in relazione all’esclusione
dell’esimente della legittima difesa, evidenziando la mancanza
della proporzione e della necessità, essendo trasmodata la
reazione della Tricarico in una violenza sulla persona, non
necessaria, perché non posta in essere nella flagranza dello
spoglio che la ricorrente pretende di avere subito dalla Schito (cfr.
pp. 4 e 5 della sentenza della corte di appello).
6. Inammissibile, infine, si appalesa anche l’ultimo motivo di
ricorso, con la quale l’imputata ha in realtà impugnato la
quantificazione della provvisionale riconosciuta alla parte civile dal

4

militano per la sussistenza della responsabilità della Tricarico,

giudice di secondo grado nella misura di euro 1500,00,
nell’accogliere parzialmente l’appello della Tricarico, vertente
proprio sulla eccessività della somma riconosciuta a titolo di
provvisionale dal giudice di primo grado (cfr. p. 3 della sentenza

Come affermato, infatti, dall’orientamento dominante in sede di
legittimità, non è impugnabile con ricorso per cassazione la
statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione
e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di
natura discrezionale, meramente delibativa e non
necessariamente motivata.
Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare
condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte
civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, infatti,
è per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato
ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale
risarcimento (cfr.,

ex plurimis, Cass., sez. III, 27.1.2015, n.

18663, rv. 263486; Cass., sez. II, 6.11.2014, n. 49016, rv.
261054).
7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro
1000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della
circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima
immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di
inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

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oggetto di ricorso).

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4.2.2016

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