Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29174 del 23/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29174 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIZZANO SALVATORE N. IL 24/12/1977
avverso la sentenza n. 2120/2012 TRIBUNALE di MONZA, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 23/04/2014
Fatto e diritto
LIZZANO Salvatore ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della
pena in epigrafe indicata, per il reato di guida in stato di alterazione fisica e psichica correlata
all’uso di sostanze stupefacenti, deducendo carenza di motivazione della medesima e
violazione dell’art. 129 c.p.p.,sul rilievo che le procedure eseguite per accertare lo stato di
Il ricorso è manifestamente infondato.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.
ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della
pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora
il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta
sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione
di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai
sensi della disposizione citata, come nel caso in esame in cui il giudicante ha compiutamente
fatto riferimento agli elementi non controversi emergenti dagli atti processuali proprio con
riferimento all’esito degli accertamenti compiuti in Ospedale.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria
in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
W
i.
alterazione dell’imputato non erano state conformi ai protocolli.
P. Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2014
Il Presidente
Il Consigliere estensore