Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29174 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29174 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di appello di Genova e dall’Avvocato Carlo Biondi — quale difensore di
ldrizaj Dritan (n. il 15/02/1977) – avverso la sentenza del Tribunale di Imperia,
in data 14/03/2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano !asili°.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Tindari
Baglione, il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Osserva:

Data Udienza: 16/04/2013

Con sentenza — ex articolo 444 del c.p.p. – del 24/10/2010, il Tribunale
di Imperia applicò a ldrizaj Dritan la pena, concordata tra le parti, di anni 3 e
mesi 8 di reclusione ed E 6.000,00 di multa per i reati di usura, truffa ed
estorsione.
Avverso la predetta sentenza ricorre il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Genova eccependo l’erronea
applicazione di legge, essendo stato ritenuto più grave il delitto di usura

anziché quello di estorsione; inoltre deduce la mancanza di motivazione in
ordine alla ritenuta continuazione tra i reati. Conclude, quindi, per
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ricorre per Cassazione, anche, l’Avvocato Carlo Biondi, difensore di
ldrizaj Dritan, deducendo la illogicità e contraddittorietà della motivazione in
ordine: alla mancata applicazione dell’art. 129 del c.p.p.; all’attribuzione del
fatto di cui al capo A (usura) all’imputato; la corretta qualificazione giuridica
del capo C (estorsione). Conclude, quindi, per l’annullamento dell’impugnata
sentenza.
In data 09.04.2013 perviene nella Cancelleria Memoria ex art. 611 del
c.p.p. del difensore di ldrizaj con la quale espone i motivi per i quali non è
accoglibile la richiesta di inammissibilità del ricorso del P.G. di questa
Suprema Corte. In ordine al ricorso del P.G. presso la Corte di appello di
Genova espone tutti i motivi per il quale ritiene infondato tale ricorso.
motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso del Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di appello di Genova è fondato e va, pertanto, accolto.
Invero, il Tribunale ha individuato come reato più grave l’usura aggravata di
cui al capo A; l’art. 644 del c.p. commina la pena detentiva da 2 a 10 anni di
reclusione per il reato semplice e da 3 a 15 anni di reclusione per il reato
aggravato (come correttamente indicato anche dal difensore dell’imputato a
pag.10 della memoria di replica); mentre per l’estorsione di cui al capo C è
comminata la pena detentiva da 5 a 10. Il Tribunale ha, poi, determinato la
pena detentiva base — per il reato di usura semplice – in anni 3 e mesi 6 di
reclusione (ha, poi, aumentato tale pena per l’applicazione dell’aggravante;
2

per la correttezza di tale operazione si veda ex plurimis: Sez. 6, Sentenza n.
19541 del 24/11/2011 Ud. – dep. 23/05/2012 – Rv. 252848). Quindi è stata
individuata una pena base inferiore a quella che sarebbe stata irrogabile per
il reato concorrente di estorsione, sanzionato con pena edittale maggiore nel
minimo (anni 5 di reclusione). In proposito questa Corte Suprema ha più
volte affermato il principio — condiviso dal Collegio — che in tema di
continuazione tra reati diversi, l’individuazione del reato ritenuto in concreto

più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena
prescelta non può mai essere inferiore a quella che sarebbe stata irrogabile
per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo:
ne consegue che, alla presenza di due reati puniti con pene edittali diverse
nella misura massima e minima, il Giudice potrà liberamente scegliere quale
sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non
inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l’altra violazione punita, a
seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel minimo
(Sez. 2, Sentenza n. 19156 del 20/04/2007 Cc. – dep. 17/05/2007 – Rv.
236407). Ancora, a conferma di quanto sopra, si rileva che la pena
determinata dal Giudice in caso di continuazione di reati, una volta
individuato il reato più grave, non può mai essere inferiore a quella che
sarebbe irrogabile per il reato o i reati satelliti che siano sanzionati con pena
edittale maggiore nel minimo (Sez. 3, Sentenza n. 9261 del 28/01/2010 Ud. dep. 09/03/2010 – Rv. 246236; Sez. 2, Sentenza n. 47447 del 06/11/2009 Cc.
dep. 14/12/2009 Rv. 246432).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso del P.G. — che comporta la
regressione del procedimento alla situazione che precede la richiesta e
l’applicazione della pena all’imputato — rende inutile l’esame del secondo
motivo di ricorso del Procuratore Generale e dell’intero ricorso del difensore
dell’imputato.
Si deve, pertanto, annullare senza rinvio la sentenza impugnata e si
deve disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia.

P.Q.M.

3

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Imperia.

Così deliberato in camera di consiglio, il 16/04/2013.

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