Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29171 del 23/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29171 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA
Data Udienza: 23/04/2014
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIPOLO ALFONSO N. IL 26/12/1975
avverso la sentenza n. 3834/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
21/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
P7
.
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Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Pipolo Alfonso in ordine al reato di cui all’articolo
116 commi 1 e 13 del Codice della Strada, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di
legge in punto di responsabilità in quanto nel corso del giudizio
per non averla mai conseguita, ma a seguito di una sospensione
della stessa a tempo indeterminato.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. Il Tribunale
di Napoli ha invero adeguatamente ed esaustivamente motivato sul
punto, evidenziando che Pipolo Alfonso circolava a bordo di
un’autovettura, pur essendogli stata revocata la patente di guida
con provvedimento del Prefetto emesso il 9 maggio 2005.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
h
era emersa la circostanza che egli circolava non già senza patente
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2014
est
Il Presidente
Iongli