Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29170 del 23/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29170 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCIANNA SALVATORE N. IL 05/10/1976
avverso la sentenza n. 4033/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 23/04/2014
P7
E
L
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Scianna Salvatore in ordine al delitto di cui agli
articoli 624,625 comma 4 c.p., ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge e
difetto di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per un motivo manifestamente
infondato.
Si rileva che la decisione impugnata risulta sorretta da
conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne il trattamento
sanzionatorio. E appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per
quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato
di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass.,
Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo
“si ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583),
ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato
in riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
ritenuta eccessiva.
arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno 2004
n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non
sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di appello di Palermo
chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto di irrogare la
pena indicata in dispositivo.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
ri
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2014
estfl
Il Presidente
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al