Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29170 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29170 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IMPELLIZZERI MARCELLO N. IL 08/01/1988
avverso l’ordinanza n. 842/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
26/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott • SQ.A.A.h.
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Data Udienza: 12/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, con l’ordinanza
indicata in epigrafe ha rigettato l’appello proposto per conto di MARCELLO
IMPELLIZZERI contro l’ordinanza con la quale in data 26 settembre 2012 la Corte di
appello di Lecce aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare
della custodia in carcere in atto applicatagli (per il delitto di rapina pluriaggravata

prevenzione della sorveglianza speciale) con quella degli arresti domiciliari, in
difetto di sopravvenienze idonee a rivedere le valutazioni che avevano inizialmente
legittimato la scelta dell’impugnata misura.

2. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, ha proposto ricorso l’indagato,
con l’ausilio del difensore, avv. Francesca Conte, iscritta nell’apposito albo speciale,
deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione ed errata applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. C), 275,
comma 3, 284 e 299 c.p.p., in relazione all’art. 27 della Costituzione, nonché
motivazione carente, illogica e contraddittoria, lamentando l’omessa o comunque
inadeguata valutazione del mutato quadro familiare e del tempo trascorso in
custodia cautelare.
Ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. All’odierna udienza camerale, la parte presente ha concluso come da epigrafe,
ed il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità (non confrontandosi apprezzabilmente

commessa tra l’altro in violazione di un decreto impositivo della misura di

con le argomentazioni in virtù delle quali il provvedimento impugnato ha confutato
le avverse prospettazioni), e comunque per manifesta infondatezza.
1. Il ricorrente, detenuto in carcere dal 10 giugno 2011, è stato condannato
all’esito del chiesto giudizio abbreviato alla pena di anni 4, mesi 4 e giorni 20 di
reclusione (oltre alla pena pecuniaria) per rapina pluriaggravata ed altro, con pena
residua da scontare all’atto dell’istanza de qua pari a circa due anni e quattro mesi.
Ciò premesso, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato, con motivazione4
esauriente, logica, non contraddittoria, e pertanto insindacabile in questa sede, ha

valorizzato, a fondamento del rigetto dell’appello, quanto al ritenuto pericolo di
recidiva, l’esistenza di un elevatissimo pericolo di recidiva desumibile dalle
gravissime modalità del fatto, compiutamente descritto (f. 2) ed i plurimi e
gravissimi precedenti penali, anche specifici, dell’IMPELLIZZERRI, che
documentano, unitamente alla da ultimo accertata violazione della imposta misura
di prevenzione, l’assoluta incapacità del rispetto di prescrizioni, e quindi

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’ad.

616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
– apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di
inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della
rilevante entità di detta colpa – della somma di Euro mille in favore della Cassa
delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
2.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall’ad. 94 disp. att.

c.p.p.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Si
provveda a norma dell’ad. 94 disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, udienza 12 aprile 2013.

l’inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere.

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