Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2917 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2917 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TORINO LUIGI N. IL 30/04/1978
TORINO NICOLA N. IL 21/09/1980
avverso la sentenza n. 628/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per

Udito, per la parte c e, l’Avv
Udit i difensor

Data Udienza: 18/12/2013

udito il PG in persona del sost. proc. gen dott. G. Izzo, il quale ha concluso chiedendo
annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto.

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Napoli, seconda sezione
penale, decidendo in sede di rinvio dopo annullamento parziale da parte della prima sezione di
questa corte (sentenza 18 maggio 2011), ha affermato – in riforma parziale (appunto) della
sentenza di primo grado – la responsabilità penale di Torino Luigi in relazione al delitto di cui
all’articolo 416 bis cp, variamente aggravato (capo A), e di Torino Nicola in relazione al delitto
di cui all’articolo 73 TU 309/90 (capo D-1); ha posto i suddetti reati in continuazione con gli
altri, oggetto del medesimo giudizio, le cui condanne erano da considerarsi già passate in
giudicato, giungendo così alla “pena finale e complessiva” di anni 16 di reclusione per Torino
Luigi ed anni 18 e mesi sei di reclusione per Torino Nicola.
2. Ricorre per cassazione il comune difensore, articolando due censure.
3. Con la prima, deduce violazione degli articoli 648 comma primo, 649 comma primo,
650 comma primo cpp per contraddittorietà della motivazione. Invero: la pena sulla quale
attuare l’aumento per continuazione non era quella di cui alla sentenza di primo grado, ma
quella di cui alla sentenza di appello, passata in giudicato nella parte con riferimento alla quale
non era intervenuto annullamento (parziale appunto) ad opera del giudice di legittimità.
Invero, la prima sezione della corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello nei
confronti di Torino Luigi e Nicola rispettivamente per il capo A) e per il capo D-1), rigettando
nel resto i ricorsi degli imputati.
Ne consegue che la pena base sulla quale, appunto, doveva essere operato aumento per
continuazione era, come si è anticipato, quella risultante all’esito del giudizio di secondo grado,
depurata della porzione di pena relativa ai reati per i quali era intervenuto l’annullamento.
4. Con la seconda censura, deduce mancanza di motivazione per violazione degli articoli
125, 192 comma primo del codice di rito.
4.1. Invero, per quel che riguarda Torino Luigi, viene considerato soltanto il contenuto
di una conversazione intercettata e non tutti gli elementi emersi nei suoi confronti. Tra questi
vanno considerate le dichiarazioni del padre, Torino Salvatore (capo dell’omonimo dan),
divenuto collaboratore di giustizia. Ebbene costui ebbe ad affermare che il figlio Luigi aveva
certamente commesso numerosi reati, ma non era inserito nella struttura delinquenziale
camorristica. Si deve rilevare che Torino Luigi è chiamato a rispondere – come da capo
d’imputazione – di due delitti associativi, il primo di stampo mafioso (capo A), il secondo ai
sensi dell’articolo 74 TU stupefacenti (capo C). Ebbene, la corte d’appello, in sede di rinvio, non
chiarisce il motivo per il quale la conversazione intercettata non possa riferirsi a tale seconda
fattispecie associativa, piuttosto che alla prima.
4.2. Per quel che riguarda Torino Nicola è da rilevare che la corte d’appello di rinvio,
ancora una volta, fa riferimento ad un’intercettazione. La relativa conversazione, a quanto si
legge nella sentenza, è intervenuta tra Torino Salvatore, la moglie Salierno Patrizia e Torino
Luigi. Di Torino Nicola non vi è traccia né come colloquiante, né come oggetto di
conversazione. Non si comprende quindi donde la seconda sezione della corte d’appello
napoletana abbia tratto il convincimento che Torino Nicola fosse coinvolto nell’attività di
spaccio di sostanze stupefacenti di cui al capo D-1).
4.5. In sintesi, del tutto disattendendo le indicazioni fornite nella sentenza di
annullamento, con la quale si raccomandava una “motivazione rafforzata”, la corte di rinvio ha
esibito una motivazione carente, lacunosa, contraddittorie e tautologica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto chiarito che Torino Luigi e Nicola, in appello, rinunziarono ai motivi di
ricorso, tranne quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Ciò essi fecero, ovviamente, con
riferimento ai reati per i quali era intervenuta condanna in primo grado. Per quanto, viceversa,
riguarda il capo A) (art. 416 bis cp), ascritto a Torino Luigi, e il capo D-1) (art. 73 TU 309/90),

RITENUTO IN FATTO


ascritto a Torino Nicola, in primo grado intervenne assoluzione. Su appello del P.M., tuttavia, i
due furono condannati in secondo grado (sentenza 22 marzo 2010 della corte di appello di
Napoli). La sentenza fu annullata dalla prima sezione di questa corte di cassazione (18 maggio
2011), limitatamente alla intervenuta condanna (in secondo grado) per i reati sopra indicati
sub A) e D-1). L’annullamento fu disposto con rinvio per nuovo esame. La seconda sezione
della corte di appello di Napoli, giudice di rinvio, ha dunque deciso limitatamente ai reati di cui
ai predetti capi di imputazione, ferma essendo restata -in quanto ormai passata in giudicato- la
decisione sui reati oggetto dei residui capi di imputazione.

3. Per quel che riguarda Torino Nicola, la carenza denunciata con il ricorso è patente e
testuale. Si legge infatti nella penultima pagina della sentenza del giudice rinvio ” è stato
dimostrato…. che l’imputato Salvatore Torino avesse posto in essere atti di preparazione e
confezionamento di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Invero, nella conversazione
ambientale del 19 febbraio 2006, avvenuta presso la casa di abitazione dell’imputata Saliemo
Patrizia, dal tenore del colloquio e dal linguaggio adoperato, emerge in modo inequivoco il
riferimento a cessioni di determinati di grammi di cocaina; nonché al relativo confezionamento
delle dosi. Gli interlocutori, individuati con certezza nella Saliemo ed in Salvatore e in Luigi
Torino, parlano chiaramente di cocaina, ne specificano la quantità, ne descrivono il
confezionamento e la divisione in pacchetti, indicano somme di danaro….specificano il numero
dei pacchettini di droga… ecc”.
3.1. Il passo, riportato nella sua integralità, evidenzia che, oltre ai genitori dei due
imputati ricorrenti (Torino Salvatore e Salierno Patrizia), si fa riferimento al solo Torino Luigi,
mancando qualsiasi accenno, non solo all’intervento dell’altro figlio, Torino Nicola nel dialogo,
ma -addirittura- alla sua presenza nel corso della conversazione.
La motivazione dunque deve ritenersi incongrua e non pertinente e, certamente, non
rispondente al dictum della sentenza di annullamento.
4. Per quel che riguarda Torino Luigi, il giudice di rinvio fa ancora una volta riferimento
al contenuto di conversazioni intercettate e in particolare a due conversazioni (14 e 28 agosto
2008) tra il ricorrente e il padre Salvatore. Nella terzultima pagina della sentenza impugnata si
legge testualmente, tra l’altro: “..durante il periodo di detenzione in carcere del padre, [Torino
Luigi] aveva assunto compiti di direzione dell’organizzazione criminale e si era preoccupato di
curare i legami tra gli associati. In particolare… emerge che Luigi Torino fornisce informazioni al
padre, mettendolo al corrente di quanto stesse accadendo nell’ambito dell’associazione; a sua
volta riceve ordini e disposizioni circa il da farsi e recepisce messaggi da comunicare agli
affiliati. In conclusione, risulta, con tutta evidenza, che Torino Luigi, successivamente
all’arresto del padre, svolse attività criminali che non si sostanziano nella mera organizzazione
dell’attività di spaccio. Come invece ritenuto dal giudice di prime cure”.
4.1. Come correttamente osserva il ricorrente Difensore, non vi è nessuna ragione per
ritenere che il riferimento sia da porre in correlazione con l’associazione criminosa di cui al
capo A), piuttosto che con quella di cui al capo C) (art. 74 TU 309/90). Curare i legami con gli
associati, fornire informazioni al padre detenuto, riportare agli associati gli ordini del capo in
vinculis sono tutte condotte che possono essere sintomatiche, tanto dell’appartenenza a una
struttura delinquenziale riconducibile allo schema di cui all’articolo 416 bis cp, quanto a quello
di cui all’articolo 74 TU 309/90.
4.2. La motivazione sul punto, quindi, ben lungi dall’essere “rafforzata”, è
assolutamente equivoca e non corrisponde minimamente all’indicazione fornita dal giudice di
legittimità nella sua sentenza di annullamento.
5. Rimanendo pertanto assorbito il contenuto della prima censura, la sentenza va
annullata con (ulteriore) rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di
Napoli.

2. Tanto premesso, per ragioni logiche, deve essere esaminato prima il secondo motivo
di ricorso.

6. Come è ovvio, il presente annullamento non riguarda la affermazione di
responsabilità (e il conseguente trattamento sanzionatorio) per i reati diversi da quelli sub A) e
D-1).
PQM
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte
d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, in data 18 dicembre 2013.-

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