Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2917 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 2917 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDIN ZA

sul ricorso proposto da:
ATTIANESE RAFFAELE N. IL 01/12/1966
avverso la sentenza n. 537/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

1) Con sentenza del 29.5.2014 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza
del Tribunale di Milano, emessa in data 6.11.2013, con la quale Attianese Raffaele era
stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla
pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art.10 ter b.L..vo 74/2000.
2) Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del
dibattimento.
3) Rileva il Collegio che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L.vo n.158/2015, la
soglia di punibilità, prevista in relazione all’art.10 ter b.L.vo 74/2000, è di euro
250.000,00 (in precedenza era di euro 50.000.00).
Tale modifica legislativa trova applicazione in ordine ai procedimenti pendenti a norma
dell’art.2 cod.pen.
4) Secondo la contestazione l’iva, della quale il ricorrente ha omesso il versamento,
ammonta ad euro 159.162,00 e, quindi, è inferiore alla nuova soglia di punibilità.
Va, pertanto, emessa, ai sensi dell’art.129, comma 1, cod.proc.pen., immediata
declaratoria di non punibilità “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
P. Q. M.
Annulla , senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato..
Così deciso in Roma il 13.11.2015

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