Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2917 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2917 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) KAU GENTJAN ALIAS.. N. IL 10/07/1982
2) QAHJAJ BLERIM N. IL 08/07/1986
avverso la sentenza n. 9309/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di GENOVA, del 13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 07/12/2012

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con la diminuente del rito, la
pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro
22.000,00 di multa a Kau Getjan e di anni 3, mesi 3 di reclusione ed curo 14.000,00 di
multa a Qahce Blerim per il reato di cui agli artt.110 c.p. e 73 DPR 309/90.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, a me* dei difensori, con separati
ricorsi, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla
mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
2) I ricorsi sono manifestamente infondati,
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
cpp, l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
2.2) Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
questa Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione
‘soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle partì emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficientel in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione
anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis
sez.un.27.3.1992- Di Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
Il GIP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’art.129 c.p.p., tenuto conto di tutte le acquisizioni
probatorie specificamente indicate.
3) I ricorsi debbono, quindi, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma di curo 1.500,00 ciascuno ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00
ciascuno.
Così deciso in Roma il 7.12.2012
D EPosiTATA

1) Con sentenza in data 13.3.2011 il GIP del Tribunale di Genova applicava, previo

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