Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29169 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29169 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALVATI MARCO N. IL 09/01/1995
avverso la sentenza n. 6245/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/04/2014

Fatto e diritto

SALVATI Marco ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena
in epigrafe indicata, per il reato di furto aggravato, dolendosi, con il primo motivo della
valutazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, assumendo trattarsi di tentato furto,
e, con il secondo motivo, della congruità della penao,

privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza
alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.

In ogni caso, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia
ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni
con riferimento alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione
soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze, nonché alla entità e modalità
di applicazione della pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale)

(ex pluribus,

Sezione VII, 21 dicembre 2009, Collodoro), da escludere nel caso in esame.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c) c.p.p. perché i motivi sono

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