Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29169 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29169 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASALINO PASQUALE DOMENICO N. IL 22/09/1968
avverso la sentenza n. 2297/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/02/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Enrico Delehaye, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 15 luglio la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma
della sentenza di primo grado, condannava Casalino Paquale Domenico alla pena di anni 3 di
reclusione, con conseguente riduzione della pena dì mesi 2, per aver distratto, quale legale
rappresentante della G.T.M. Immobiliare s.r.l. , dichiarata fallita in data 5.3.2009, la somma di
C 157.157,30 riferibile a pagamenti ingiustificati nel corso del 2008 a favore di GFM INVEST

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado e
dell’intero giudizio celebratosi per violazione dell’art. 178 lett c) c.p.p. e dell’erronea
applicazione delle norme ex artt. 157, 169 e 160 c.p.p..
Preliminarmente, l’imputato eccepisce l’inefficacia del decreto di irreperibilità emesso dal
P.M. , ex art. 151 e 159 c.p.p. , in data 9.11.2011.
Avendo tale decreto di irreperibilità perso efficacia al termine dell’udienza preliminare, ex
art. 160 c.p.p, e non essendo stato rinnovato un nuovo decreto di irreperibilità, preceduto da
nuove ricerche del prevenuto da compiersi ai sensi dell’art. 159 c.p.p., è stata integrata una
nullità assoluta, ex art. 178 lett. c) c.p.p., i cui effetti si estendono a tutto il giudizio di prime
cure.
Inoltre, tenuto conto che il decreto di irreperibilità è stato emesso senza rispettare quanto
prescritto dall’art. 159 c.p.p., tale violazione integra parimenti una nullità assoluta ai sensi
dell’art. 178 lett. c) c.p.p. e 179 c.p.p..
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge penale per difetto di
prova in ordine all’elemento psicologico del reato.
Lamenta il ricorrente che l’unico elemento dì prova a suo carico indicato dalla sentenza
impugnata, consistente nel compimento da parte dello stesso di due operazioni bancarie, non
è idoneo a provare in maniera esaustiva la sussistenza dell’elemento psicologico, anche alla
luce del fatto che la gestione di fatto della società apparteneva ad altri soggetti, in primis, tale
Farinelli Gianfranco.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Va premesso che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte che, quando viene dedotta la violazione di una norma processuale, il giudice di
legittimità ha il potere di procedere all’esame diretto degli atti e delle risultanze
processuali onde acquisire gli elementi di giudizio necessari per la soluzione della
questione sottoposta al suo esame.
2

s.a.

In sostanza, quando viene dedotto un error in procedendo, la Corte di Cassazione è
giudice anche del fatto.
Ciò premesso, da un attento esame degli atti del fascicolo processuale, è emerso che il
decreto di citazione a giudizio per il dibattimento di primo grado è stata notificato al
ricorrente personalmente, come da verbale di notifica del 15 giugno 2012 della stazione
C.C. di Galliera (BO), che ha attestato che all’imputato è stato notificato il decreto di
comparizione a giudizio per l’udienza del 7 novembre 2012 presso il Tribunale di

2.11 secondo motivo è inammissibile.
Non vi è dubbio che il ricorrente, nell’assumere che la Corte territoriale avrebbe
erroneamente ritenuto la sussistenza dell’elemento psicologico, e ciò in contrasto con le
emergenze istruttorie, da cui sarebbe emerso che la gestione di fatto della società era
portata avanti da altri soggetti, formuli una censura di merito che si risolve nella
sollecitazione ad una valutazione del materiale probatorio diversa da quella operata dai
giudici di merito, che è preclusa in sede di legittimità.
Peraltro, la doglianza del ricorrente è del tutto inconferente, avendo sul punto la Corte
territoriale congruamente argomentato che il Casalino è stato ritenuto responsabile solo
con riferimento ad un’operazione dallo stesso materialmente compiuta e non già in
relazione ad atti posti in essere da altri (gli amministratori di fatto) a sua insaputa.
Il ricorrente non può quindi invocare la inconsapevolezza dell’operazione compiuta
proprio perché dallo stesso materialmente eseguita.
Al cospetto di una motivazione così puntuale della Corte di merito, il ricorrente non ha
ritenuto di confrontarsi con la sentenza impugnata, reiterando le censure già svolte nei
motivi di appello, con conseguente inammissibilità del ricorso anche sotto il profilo del
difetto di specificità.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che
si stima equo stabilire nella misura di 1.000,00 Euro.

P.Q.M.

u’3

Bergamo, mediante lettura e consegna di copia nelle mani dell’interessato.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e ed alla somma di C 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016
Il Presidente

Il co, nsigliere Ostensore

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