Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29168 del 23/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29168 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MISTRETTA ANTONINO N. IL 23/11/1974
avverso la sentenza n. 12176/2011 TRIB.SEZ.DIST. di ALCAMO, del
09/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 23/04/2014
P7
E
Z
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Mistretta Antonino in ordine al reato di cui
all’articolo 116, commi 1 e 13 del Codice della Strada, ha
proposto ricorso per cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione
attenuanti generiche e alla dosimetria della pena ritenuta
eccessiva.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma
30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per un motivo manifestamente
infondato.
Si rileva che la decisione impugnata risulta sorretta da
conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne il trattamento
sanzionatorio. E appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per
quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato
di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass.,
Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo
“si ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583),
ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato
in riferimento ai criteri di
cui
con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze
all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno 2004
n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non
sussiste nel caso di specie, avendo il Tribunale di Palermosezione distaccata di Alcamo- implicitamente chiarito le ragioni
in base alle quali non ha concesso le attenuanti generiche e ha
irrogato la pena indicata in dispositivo, facendo riferimento ai
criteri di cui all’art.133 c.p..
PI
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2014
Il Presidente
– 13 giugno 2000 ).