Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29167 del 23/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29167 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SILEI FABIO N. IL 07/05/1964
avverso la sentenza n. 11499/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 23/04/2014
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Silei Fabio avverso la sentenza emessa in
data 19.12.2012 dalla Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma di quella in data
16.6.2010 del Tribunale di Roma, dichiarava l’estinzione per prescrizione della
contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. e rideterminava la pena per il residuo reato di
furto pluriaggravato in mesi quattro di reclusione ed C 120,00 di multa.
Deduce il vizio motivazionale in relazione alla valutazione delle risultanze processuali che
avrebbe indotto il giudice a quo a confermare la sentenza di primo grado.
dedotta in precedenza.
Invero come si evince dalla sentenza impugnata, con l’atto di appello non *é stata svolta
alcuna contestazione in ordine alla penale responsabilità il cui accertamento è rimasto, di
conseguenza, ormai coperto dal giudicato.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così
deciso in Roma, il 23.4.2014
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata e non