Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29167 del 17/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29167 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONTI TAGUALI GIANFRANCO nato il 29/06/1974 a BRONTE

avverso l’ordinanza del 11/01/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette/-sentite le conclusioni del PG 01, ytkipkt-tc,..seArl LO

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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 17/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha
dichiarato inammissibile l’istanza di revisione – proposta da Giuseppe
CONTI TAGUALI – della sentenza in data 11.1.2010 emessa dalla Corte
di assise di appello di Catania, irrevocabile il 24.4.2012, nei confronti di
Gianfranco CONTI TAGUALI, condannato alla pena dell’ergastolo per

416bis cod. pen..
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
del condannato, a mezzo del difensore, che deduce illogicità della
motivazione e violazione di legge (artt. 630 lett. c) e 634 cod. proc.
pen.) in relazione alla opposta attendibilità di Salvatore PULICI
SANFILIPPO come acclarata in termini di certezza dal precedente
giudizio in sede di appello e di cassazione. Laddove il primo giudizio – il
solo nel corso del quale il predetto teste era stato sentito – aveva
concluso per l’assoluzione proprio in relazione al giudizio di attendibilità
della predetta fonte di accusa, essendo stata ribaltata in sostanziale
violazione dell’art. 6 della C.E.D.U.. In ogni caso, la debolezza della
trama sulla base della quale si è fondata la condanna non consente di
scartare aprioristicamente gli elementi di prova in grado di inficiarne la
tenuta, dovendosi la valutazione rescindente limitarsi ad una astratta
incidenza avversativa del nuovo elemento acquisito – quale è la
rivelazione da parte dello stesso soggetto dell’artificioso imbastirnento
della sua accusa – rispetto a quello preesistente. Ogni altra questione
sui tempi in cui è stata resa l’intervista difensiva doveva essere
rimandata al dibattimento.
3. Con

requisitoria

scritta

P.G.

il

ha

chiesto

dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso sul rilievo della sua manifesta infondatezza,
potendo la Corte di merito delibare – in via preliminare – il carattere di
genuinità del dato probatorio proposto dall’istante e – come ha fatto compararlo con quello preesistente al fine di provarne la idoneità a
scardinarlo o incrinarlo. E concludendo per la inidoneità , seppur in
astratto, della c.d. nuova prova a far prosciogliere il condannato, stante
la sua inconsistenza ed assoluta inidoneità ad incidere sul precedente
compendio che sorregge il giudicato di condanna.
4. Con memoria difensiva si replica alle conclusioni del P.G.,
deducendo la indebita sovrapposizione tra i concetti di “attitudine
1

l’omicidio di Bruno SANFILIPPO PULCI, oltre al reato di cui all’art.

dimostrativa” – da compiersi in astratto nella fase rescindente in
relazione alla prova nuova – e genuinità dell’elemento di valutazione
che pertiene alla sola fase rescissoria – che sarebbe alla base di esse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Osserva, innanzitutto, questa Corte – in relazione alla dedotta
pretesa debolezza del compendio probatorio della condanna,
asseritamente formato in violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. – che non
può costituire motivo di revisione la deduzione della violazione – da
parte della sentenza di condanna – di diritti fondamentali previsti dalla
C.E.D.U.. Tanto in considerazione della necessità che tale violazione sia
accertata – con riferimento al medesimo processo definitivamente
concluso – dalla competente Corte europea dei diritti dell’uomo, perché
– successivamente – possa innestarsi il processo di revisione enucleato
dalla sentenza costituzionale n. 113 del 2011.
Peraltro, non può mancarsi di osservare la stessa generica
prospettazione dell’assunto che si palesa – come si desume dal
provvedimento impugnato – non solo attraverso l’assenza di riferimenti
alla asserita connotazione del giudizio di appello, ma anche la
considerazione dei riscontri alla testimonianza del SANFILIPPO PULICI
Salvatore.
3. Per l’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla
prospettazione di una nuova prova, il giudice deve valutare non solo
l’affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel
contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale
occorre quindi identificare il tessuto logico-giuridico (Sez. 1, n. 20196
de105/03/2013,Scimone,Rv.256157);ancora,tale valutazione preliminare
circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita
esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che
l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel
contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini
realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate,
ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 1, n. 34928 del
27/06/2012, Conti Mica, Rv. 253437); ancora, in tema di revisione, e
con riferimento alla valutazione preliminare circa l’ammissibilità della
2

1. Il ricorso è infondato.

richiesta, prevista dall’art. 634 cod. proc. pen., quando detta richiesta
sia proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova,
l’eventuale giudizio di manifesta infondatezza può e deve trarsi da una
valutazione che abbia ad oggetto non solo l’affidabilità della dedotta
circostanza, ma anche la persuasività e la congruenza della stessa nel
contesto già acquisito in sede di cognizione. Tale giudizio si differenzia
da quello esaustivo della domanda di revisione, di cui all’art. 637 cod.
proc. pen., nel fatto che i criteri di ragione in base ai quali svolgere

del contenuto della prova, non penetrano in profondità nel giudizio di
rivisitazione della vicenda processuale in esame, ma consentono di
pervenire a conclusioni decisorie in via immediata e diretta (Sez. 1, n.
3647 del 28/05/1996, Caporosso, Rv. 205685); infine, il principio per
cui il giudizio in ordine all’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo
della non manifesta infondatezza, deve essere volto alla verifica della
sola idoneità in astratto dei nuovi elementi di prova addotti a
dimostrare, ove accertati, che la sentenza di condanna deve essere
revocata, non esclude, quando l’elemento nuovo sia costituito da
dichiarazioni rese da un soggetto precedentemente non esaminato, la
legittimità di una valutazione, anche dettagliatamente e
approfonditamente motivata, in ordine alla intrinseca affidabilità di quel
soggetto ed alla plausibilità di quanto da lui dichiarato, alla stregua di
quanto già obiettivamente accertato e non più revocabile in dubbio,
rientrando anche una tale valutazione nell’ ambito del controllo sulla
astratta idoneità della nuova prova a comportare una rimozione del
giudicato (Sez. 1, n. 4126 del 13/10/1993, Geri ed altro, Rv. 195611).
4. La ordinanza impugnata ha dichiarato la inammissibilità della
istanza di revisione proposta sulla base della testimonianza resa al
difensore da Rachele Lupica Tondo che aveva ascoltato la rivelazione di
Sanfilippo Pulici a suo nonno che gli assassini di Bruno Pulici Sanfilippo
“erano fuori” mentre quelli condannati “erano dentro”, aggiungendo inoltre – di non poter dire la verità rischiando una denuncia per le cose
che aveva detto al processo e che il figlio non gli aveva detto niente. La
testimonianza, pertanto, intendeva smentire l’attendibilità dello stesso
Salvatore Sanfilippo Pulici in merito alla circostanza di aver appreso dal
figlio Bruno i nomi dei tre soggetti che gli avevano sparato.
Ha

rilevato

la

Corte che

il

tema

devoluto risultava

approfonditamente esaminato in grado di appello ed in cassazione
laddove sono state esplicitate le ragioni della certa attendibilità del
3

valutazioni di affidabilità, persuasività e congruenza, sia della fonte che

Sanfilippo Pulici Salvatore e della veridicità di quanto dallo stesso riferito
e si esaminano gli elementi probatori di riscontro, anche
individualizzante, a tale dichiarato, così da ritenersi la responsabilità di
Gianfranco Conti Taguali, e dei coimputati, acclarata in termini di
certezza.
Quanto alla c.d. prova nuova, la Corte l’ha ritenuta, prima facie,
inidonea a scalfire l’attendibilità della fonte di accusa, con riferimento
alle particolari circostanze dell’ascolto della asserita confidenza e la

della confidenza era ormai deceduto. Non mancandosi di osservare,
inoltre, che gli ulteriori profili avanzati dall’istante si risolvevano nella
richiesta di rivisitazione di prove già valutate nel processo di cognizione.
5. Ritiene la Corte che la espressa motivazione si pone nell’alveo di
legittimità ricordato, cosicchè, infondate – nel metodo e nel merito,
sotto entrambi i profili della idoneità intrinseca della c.d. prova nuova e
del suo confronto con il compendio giustificato del giudicato di condanna
– sono le censure mosse in ordine alla inidoneità “ictu oculi” delle
dichiarazioni prodotte dalla difesa ad incidere sul giudizio di attendibilità
del testimone e sul compendio posto a base del giudicato di condanna.
6. All’infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 17.6.2016.

stessa sua temporale emergenza processuale, quando il destinatario

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