Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29166 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29166 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI BISCEGLIE ANTONIO N. IL 06/06/1992
avverso l’ordinanza n. 1825/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
19/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
19d/sentite le conclusioni del PG Dott. 59.„.„(1
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Data Udienza: 12/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, con l’ordinanza indicata
in epigrafe ha rigettato l’appello proposto per conto di ANTONIO DI BISCEGLIE
contro l’ordinanza con la quale in data 21 agosto 2012 il GIP del Tribunale della
stessa città aveva rigettato la richiesta tendente ad ottenere la declaratoria di
inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere in atto applicatagli (per i

286 del 1998) per omesso interrogatorio dell’indagato nei termini previsti dall’art.
294 c.p.p.

2. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, ha proposto ricorso l’indagato,
con l’ausilio dei difensori, avv. Giangregorio De Pascalis e Gaetano Scamarcio,
iscritti nell’apposito albo speciale, deducendo il motivo di seguito enunciato nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione degli artt. 294, comma 1, e 27 c.p.p.
Hanno concluso chiedendo dichiararsi l’inefficacia dell’ordinanza applicativa della
misura cautelare de qua, ed in subordine rimettersi gli atti alla Corte costituzionale
perché dichiari comunque obbligatorio l’interrogatorio di garanzia dei detenuti nei
confronti dei quali sia stata riemessa l’ordinanza applicativa della misura cautelare

ex art. 27 c.p.p.

2.1. In data 26 marzo 2013 l’avv. Gaetano Scamarcio ha depositato una istanza
con la quale letteralmente

«rivolge rispettosa preghiera acché il fascicolo

procedimentale venga rimesso alla cognizione del collegio per la relativa
decisione», il cui significato non appare, invero, di agevole comprensione, atteso
che all’epoca era già stata fissata la data dell’udienza camerale, e non esistendo
casi nei quali questa Corte Suprema decide sui ricorsi delle parti senza esaminare il
relativo fascicolo.

3.

All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da

epigrafe, ed il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.

reati di cui agli artt. 81, 110, 630 c.p. – capo A – e 110, 81, c.p. e 12 D. Lgs. N.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità (non confrontandosi apprezzabilmente
con le argomentazioni in virtù delle quali il provvedimento impugnato ha confutato
le avverse prospettazioni), e comunque per manifesta infondatezza.
1. La misura cautelare coercitiva oggetto dell’odierna impugnazione trae origine
dall’applicazione in danno dell’odierno ricorrente della misura precautelare del

Trani; il GIP della convalida, funzionalmente competente, in quanto tale, anche a
valutare la connessa richiesta di applicazione di misure cautelari coercitive,
accoglieva la richiesta del P.M., dichiarandosi contestualmente incompetente per
territorio.
Entro il termine previsto dall’art. 27 c.p.p., il GIP del Tribunale di Bari,
territorialmente competente, riemetteva, su richiesta del PM, la misura, senza
disporre nuovo interrogatorio di garanzia, pur se – a dire del ricorrente – i
presupposti fattuali della stessa erano mutati, per la sopravvenienza di fatti e/o
elementi indiziari nuovi: ciò comporterebbe l’inefficacia della misura.
1.1. Questa Corte Suprema ha già chiarito che le misure cautelari disposte, a
norma dell’art. 27 c.p.p., da un giudice dichiaratosi contestualmente o
successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento
di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia
emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati
contestati all’indagato o all’imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia
fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli
posti a fondamento dell’ordinanza emessa dal giudice incompetente (Sez. un., n.

fermo emesso dal P.M. presso il Tribunale di Bari, ma eseguito e convalidato in

39618 del 26 settembre 2001, Zaccardi, rv. 219975), poiché in tal caso conserva
piena efficacia l’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 c.p.p., in ordine al quale
la legge designa a provvedervi il giudice che ha disposto la misura e non quello
competente per il merito, tant’è che il citato art. 27 richiama il solo art. 292 c.p.p., e
non anche gli artt. 294 e 302 c.p.p. (sez. V, n. 3399 del 27 ottobre 2009, Zarcone
ed altri, rv. 245836); si è anche precisato che «fatti nuovi», necessitanti un
ulteriore interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente, sono

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unicamente quelli in grado di incidere sensibilmente, perché diversi od ulteriori,
sulla conformazione ontologica dell’episodio addebitato, dovendosi pertanto

escludere le specificazioni di singole e collaterali modalità del fatto (sez. IV, n. 13251
del 22 gennaio 2004, Hicham, rv. 227953).
1.2. Ciò premesso in diritto, deve rilevarsi che il ricorrente articola doglianze del
tutto generiche, non confrontandosi compiutamente con le argomentazioni poste a
fondamento dell’impugnato provvedimento che, con motivazione esauriente, logica,
non contraddittoria ed esente da travisamenti, peraltro neanche documentati, ha
carico erano rimasti invariati, a nulla rilevando in proposito il fatto che l’ordinanza
riemessa riguardasse anche altro soggetto, prima non assoggettato a cautela, ma
raggiunto nelle more da elementi indiziari sopravvenuti.
D’altro canto, il ricorrente menziona genericamente l’esistenza di elementi ritenuti
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