Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29165 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29165 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STILO FRANCESCO N. IL 10/07/1961
avverso l’ordinanza n. 611/2012 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 30/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 5
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Data Udienza: 12/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, con
l’ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello proposto per conto di
FRANCESCO STILO contro l’ordinanza con la quale in data 25 giugno 2012 il
Tribunale di Locri aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare
della custodia in carcere in atto applicatagli per il delitto di cui agli artt. 73 ed 80,
comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (traffico di ingenti quantitativi di droga non
idonee a rivedere le valutazioni che avevano inizialmente legittimato la scelta
dell’impugnata misura.
2. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, ha proposto ricorso l’indagato,
con l’ausilio del difensore, avv. Antonino Curatola, iscritto nell’apposito albo
speciale, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari
per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione degli artt. 125, commi 1 e 3, 274 e 275 c.p.p., lamentando
l’omessa valutazione delle considerazioni poste a fondamento dell’istanza rigettata,
per il cui accoglimento avrebbero al contrario dovuto assumere rilievo l’intervenuta
revoca del sequestro preventivo in origine disposto, la volontà di costituirsi, atta ad
incidere sia sul pericolo di fuga che sul pericolo di recidiva ed il tempo trascorso in
custodia cautelare; non sarebbero, infine, state indicate la ragioni della ritenuta
inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari a soddisfare le
ritenute esigenze cautelar’.
Ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.1. In data 22 marzo 2013 ha depositato motivi nuovi, reiterando le precedenti

conclusioni, deducendo ancora violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., non
essendosi tenuto conto della risalenza dell’unico precedente a carico e
dell’intervenuta costituzione.
3. All’odierna udienza camerale, la parte presente ha concluso come da epigrafe,
ed il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

meglio identificata) con quella degli arresti domiciliari, in difetto di sopravvenienze

Il ricorso è inammissibile per genericità (non confrontandosi apprezzabilmente
con le argomentazioni in virtù delle quali il provvedimento impugnato ha confutato
le avverse prospettazioni), e comunque per manifesta infondatezza.
1. Il ricorrente articola doglianze del tutto generiche, non precisando l’oggetto e
le ragioni della invocata revoca del sequestro preventivo e, soprattutto, il motivo
della sua ritenuta rilevanza ad cautelam, né la durata della custodia cautelare
esigenze cautelari (in particolare, sul pericolo di recidiva), attenuendole.
D’altro canto, il provvedimento impugnato, con motivazione esauriente, logica,
non contraddittoria, e pertanto insindacabile in questa sede, pur ammettendo
l’intervenuta attenuazione del già ritenuto pericolo di fuga (in virtù della volontaria
costituzione, che ha posto fine all’iniziale latitanza), ha valorizzato, a fondamento
del rigetto dell’appello, quanto al pure ritenuto pericolo di recidiva, le specifiche
modalità e circostanze del reato oggetto di cautela, di per sé ritenute di particolare
gravità (in ragione dei notevoli quantitativi di droga importata in Italia), ed il
precedente, pur non recente, ma specifico, considerato «indicativo della
propensione (…) alla recidivanza>>, concludendo che la misura applicata allo
STILO era l’unica in concreto idonea a fronteggiare il ritenuto rischio di reiterazione
di condotte criminose dello stesso tipo di quella oggetto di cautela.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
– apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di
inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della
rilevante entità di detta colpa – della somma di Euro mille in favore della Cassa
delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
2.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att.

c.p.p.

presofferta e le ragioni per le quali essa dovrebbe in concreto incidere sulle ritenute

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Si
provveda a norma dell’art. 94 disp. att.

Così deciso in Roma, udienza 12 aprile 2013.

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