Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29165 del 03/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29165 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
redatta nelle forme della motivazione semplificata, sul ricorso proposto da
Caruso Carmelo, nato a Catania il 08/02/1977

avverso l’ordinanza del 23/12/2015 del Tribunale di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Massimo Galli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Messina ha
rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di Carmelo Caruso
avverso l’ordinanza con cui il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale
di Messina ha applicato all’indagato la misura della custodia in carcere in
relazione al reato di detenzione illecita in concorso di sostanza stupefacente
di tipo hashish (artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990).

Ql9t

Data Udienza: 03/06/2016

2. Avverso l’indicato provvedimento propone ricorso per cassazione
l’indagato che denuncia violazione di norme processuali stabilite a pena di
nullità (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 292,
comma 2, lett. c) e c) bis cod. proc. pen.) e mancanza di motivazione (art.

606, comma 1, lett. e) cocL proc. pen.).
Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è stato emesso su
di una ordinanza del Gip viziata da nullità assoluta presentando

apparente, meramente riproduttiva del contenuto della richiesta cautelare
del P.M. — di cui avrebbe riproposto la medesima nomenclatura dei
paragrafi, le medesime parole e persino le medesime sottolineature — e
come tale non espressiva di una autonoma e critica valutazione da parte del
giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come dal certificato in atti del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, l’indagato risulta essere stato scarcerato, quanto al titolo
impugnato, in data 11 aprile 2016, successivamente alla proposizione del
ricorso.
Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse.

Così deciso, il 03/06/2016

quest’ultima, in adozione della tecnica del ‘copia ed incolla’, una motivazione

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