Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29164 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29164 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALATI SALVATORE N. IL 11/01/1968
avverso la sentenza n. 2501/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/04/2014

Fatto e diritto
GALATI SALVATORE ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186 del

Il giudice di appello negava il rinvio richiesto dal difensore, ritenendo che non era stato
adeguatamente documentata la legittimità della richiesta di rinvio [impegno richiesto per
processo con detenuto, epoca della comunicazione del preteso impedimento,
impossibilità o no di nominare un sostituto] e riteneva satisfattivamente dimostrato il
“rifiuto” a sottoporsi a controllo, giusta la deposizione dell’operante.

Con il ricorso ci si duole del diniego del rinvio per l’invocato impedimento e si contesta
l’affermazione di responsabilità.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto alla prima doglianza, in assenza del resto t’documentazione allegata al ricorso in
grado di dimostrare il travisamento del giudicante, come sarebbe stato imposto dal
principio di autosufficienza del ricorso, va apprezzata l’insindacabilità in fatto della
situazione processuale e la impraticabilità di censurarla in questa sede, a fronteletel-restet,
di una decisione che è in linea con il principio secondo cui nel caso di istanza di rinvio per
concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una
valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della
difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno
privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla

codice della strada contestatogli.

particolare natura dell’attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un
codifensore nonché all’impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell’articolo 102
c.p.p. (cfr. Sezioni unite, 25 giugno 2009, PG in proc. De Marino, rv. 244109).

Quanto all’altra doglianza, è sufficiente osservare che questa, a fronte di una “doppia
conforme” valutazione dei giudici di merito, che hanno analizzato e verificato il
compendio indiziario, si limita a proporre una generica doglianza priva di alcun puntuale
riferimento agli argomenti sviluppati a supporto della condanna: si tratta di motivo
assolutamente generico e comunque attingente il “merito” dell’apprezzamento giudiziale,
qui non arbitrariamente basato sulla deposizione di uno degli operanti.

2-

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso nella camera di consiglio in data 23 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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