Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29164 del 17/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 29164 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso presentato da
PIRINO FRANCESCO NICOLA, nato a CAGLIARI il 19/01/1978
avverso la sentenza del 20/01/2015 della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
uotaì,_
ORTA le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale GIUSEPPE CORASANITI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 17/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe al Corte di appello di
Cagliari – a seguito di gravame interposto dall’imputato
Francesco Nicola PIRINO averso la sentenza emessa il
27.11.2012 dal Tribunale di Oristano – ha confermato la
decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto
colpevole dei reati di cui agli artt. 81,337 cod. pen. (capo

giustizia, oltre le statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione
l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce:
2.1. Violazione di legge (artt. 125, comma 3, 192,546
comma 1 lett. e), cod. proc. pen.) e vizio della
motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità,
fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa,
variabili e confliggenti con le dichiarazioni di altri
testimoni, valutate solo con riferimento alla intrinseca
coerenza interna del racconto.
2.2. Violazione di legge (artt. 125, comma 3, 546,
comma 1,1ett. e), cod. proc. pen. , 62bis e 133 cod. pen.)
e vizio della motivazione in ordine alla determinazione
della pena ed al bilanciamento delle circostanze.
2.3. Violazione dell’art. 337 cod. pen. in relazione alla
ritenuta sussistenza dell’elemento obiettivo del reato, in
assenza di una condotta oppositiva all’attività del pubblico
ufficiale, qualità che il ricorrente – in stato confusionale non aveva percepito, anche in relazione agli abiti borghesi
indossati, avendo – inoltre – consegnato i propri
documenti per l’identificazione.
2.4. Vizio

della

motivazione

in

ordine

alla

quantificazione delle statuizioni risarcitorie – fissata senza
alcun parametro di riferimento e senza che ne fosse fatta
richiesta – ed al rimborso delle spese legali in favore della
parte civile.
2.5. Erronea mancata applicazione dell’art. 157 cod.
pen. in relazione alla intervenuta prescrizione dei reati.
2.6. Si sollecita, infine, la applicazione della causa di
non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen..
2

1) e 582 cod. pen. (capo 2), condannandolo a pena di

3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è generico ed in fatto, rispetto alla
ineccepibile motivazione resa dalla sentenza impugnata
che ha fondato la responsabilità del ricorrente sulla base
delle attendibili e riscontrate dichiarazioni della parte
offesa.
5. Il secondo motivo, relativo alla pena, ha ad oggetto
questione non proposta in appello.
6. Il terzo motivo è manifestamente infondato in

in essere dal ricorrente nei confronti del poliziotto parte
offesa dopo che il primo – dinanzi alla qualificazione de
seconda e dell’invito a scendere dalla autovettura con la
quale aveva cagionato l’incidente stradale per essere
identificato – si era prima dato alla fuga rifugiandosi in un
albergo e poi aveva minacciato ed aggredito fisicamente il
poliziotto acceduto all’albergo per procedere alla sua
identificazione.
7. Il quarto motivo ha ad oggetto questione non
devoluta in appello.
8. Il quinto motivo è manifestamente infondato, non
potendosi apprezzare – in ragione della inammissibilità
originaria del ricorso – il decorso del termine della
prescrizione successivamente alla emissione della
sentenza impugnata.
9. Non ricorrono “ictu oculi” le condizioni per la
prospettata – pervero genericamente – causa di non
punibilità.
10. Alla inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare
in euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

relazione alla accertata violenta condotta oppositiva posta

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 17.6.2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA