Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29163 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29163 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISCOPO ALESSANDRO N. IL 25/09/1975
avverso l’ordinanza n. 21/2014 TRIBUNALE di GELA, del 06/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza
avanzata da Alessandro Piscopo, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato
continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze di
condanna specificamente indicate.

2. Ha proposto ricorso, personalmente, il condannato denunciando la violazione di
legge e il vizio della motivazione, contestando la valutazione in ordine alla insussistenza

delle condotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis
l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente
giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli
indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la
distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. La
decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di
legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, n.
2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le censure mosse con il ricorso appaiono, alla luce della motivazione del
provvedimento impugnato, nella sostanza risolversi in rilievi di fatto volti alla mera
rivalutazione non consentita in questa sede.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Cos deciso, il 17 marzo 2015.

dei presupposti per la continuazione, attesa l’identità dei reati e la prossimità temporale

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