Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29163 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29163 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NATOLI VINCENZO N. IL 14/08/1950
avverso l’ordinanza n. 1135/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 18/11/2011
sentla la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. S Q.NA ip-Z tA,A. C4: C2A.R. 11 cset….en-ì- 0
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Uditi difensor A

Data Udienza: 12/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 26 ottobre 2010 il Tribunale di Sorveglianza
di Bologna dichiarava non estinta nei confronti di VINCENZO NATOLI la
pena dell’ergastolo di cui al provvedimento di cumulo emesso il 6 aprile
1998 dal P.G. di Milano e revocava la liberazione condizionale concessa
allo stesso con propria ordinanza del 30 settembre 2004.

1028, la VII sezione della Corte di cassazione ha dichiarato
inammissibile il ricorso proposto dal NATOLI contro il predetto
provvedimento, per manifesta infondatezza.
2. VINCENZO NATOLI ha presentato ricorso straordinario ex art.
625-bis c.p.p. contro la predetta ordinanza della Settima sezione penale
della Corte di cassazione: dopo essersi soffermato sulla ammissibilità – a
suo avviso – del rimedio esperito, e sui concetti di «errore», di fatto
o materiale, ha dedotto violazione del diritto al contraddittorio e del
diritto di difesa, ex artt. 606, comma 1, lett. B), c.p.p., 177 c.p.p. e 111
della Costituzione, nonché dell’art. 176 c.p.p.
In data 6 dicembre 2012 ha depositato memoria che reitera i motivi,
deducendo inoltre omessa valutazione delle proprie doglianze.
3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso
come da epigrafe, ed il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile
avverso una decisione del Tribunale di Sorveglianza.
Questa Corte Suprema (sez. V, n. 43416 del 17 luglio 2009, Seidita,
rv. 245090) ha già condivisibilmente osservato che il ricorso
straordinario è proponibile, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., soltanto “a4….
favore del condannato”: ciò vuol dire che la legittimazione a proporre

Con ordinanza in data 18 novembre 2011, dep. 13 gennaio 2012, n.

l’impugnazione straordinaria contro una decisione della Corte di
Cassazione sussiste solo quando questa, rigettando o dichiarando
inammissibile il ricorso, ha reso definitiva la sentenza di condanna.
Pertanto, è da ritenere esclusa la possibilità di esperire il ricorso
straordinario per asserito errore di fatto nei confronti di una decisione
Intervenuta in tema di esecuzione della pena.

sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che
egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per
colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante
entità di detta colpa – della somma di Euro mille in favore della Cassa
delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 12 aprile 2013
Il Co sigliere estensore

Il P esidente

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai

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