Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29163 del 09/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 29163 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tondi Giuseppe, nato a Otranto il 19/6/1948
avverso la sentenza n. 86/15 pronunciata dalla Corte di appello di Bari il
13/1/2015;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato Domenico Griseta in difesa della parte civile D’Onghia Angela, che
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato nota spese,
chiedendone la liquidazione, nonché l’Avvocato 4alvatore D’Aluiso, anche in
qualità di sostituto processuale del co-difensore Avvocato Gianfranco Schirone,
che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO

1. Giuseppe Tondi ricorre per mezzo dei suoi difensori di fiducia avverso la
sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato quella
pronunciata il 10.5.2010, ad esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale

Data Udienza: 09/06/2016

di Bari che lo aveva condannato, a lui concesse le attenuanti generiche e con
diminuzione per il rito, alla pena di anni 2 di reclusione, condizionalmente sospesa
subordinatamente al pagamento del risarcimento del danno in favore delle parti
civili, da liquidarsi in separata sede, in ordine al reato di concussione a lui
contestato al capo a) dell’imputazione, in tale reato essendo stato ritenuto
assorbito quello di estorsione contestato al capo b).
Il Tondi è stato in particolare ritenuto responsabile di avere, abusando della

a lui attribuiti in materia di levata dei protesti cambiari, indotto e/o costretto
D’Onghia Angela – amministratore e gestore di fatto di alcune società con sede in
Noci – la quale aveva emesso cambiali e assegni bancari non pagati a prima
presentazione, a consegnargli importi maggiorati rispetto al dovuto con la
minaccia di elevare il protesto dei titoli di cui aveva la disponibilità, dapprima
aumentando arbitrariamente i termini di giacenza al fine di invogliarla
all’assolvimento del debito e poi riducendo progressivamente tali termini
nell’intento di indurla definitivamente all’adempimento della prestazione
pecuniaria, in tal modo manifestando una volontà prevaricatrice e ponendo la
D’Onghia – la quale, pur di evitare i protesti, si determinava a tali pagamenti
indebiti – in una situazione di timore e soggezione psicologica rispetto alla sua
qualità di pubblico ufficiale, minacciandola tra l’altro, con riferimento al pagamento
di due assegni dell’importo di Euro 9.000,00 ciascuno ottenuti a garanzia di altri
titoli impagati per i quali si era fatto dare o promettere indebite somme di denaro,
che “i suoi amici – asseriti detentori di questi due ultimi assegni – erano persone
senza scrupoli in grado di recuperare il loro credito con ogni mezzo” (capo A
dell’imputazione).

2. Il ricorrente deduce, con tre distinti motivi di ricorso:
A) Violazione di legge con riferimento agli artt. 111 Cost., 125, terzo comma
e 546 cod. proc. pen. e motivazione apparente, essendosi la Corte territoriale
limitata a richiamare quella della sentenza di primo grado in mancanza della
necessaria valutazione delle censure contenute nei motivi d’appello.
B) Violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 165 cod. pen. e vizi di
motivazione, poiché i giudici di merito hanno sottoposto la concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena alla condizione del pagamento
della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno nel termine di sei mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna, allorché gli stessi
provvedimenti impugnati rinviano al giudice civile la liquidazione del danno in
favore della costituita parte civile, sicché l’adempimento della prestazione a cui è
2

e3.‘t

sua qualità di Segretario Comunale del Comune di Noci e nell’esercizio dei poteri

subordinata la concessione del beneficio sarebbe concretamente irrealizzabile nei
tempi imposti dalla sentenza.
C) Vizi di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni
della parte civile, smentite da dichiarazioni di diverso segno rese da alcuni soggetti
informati dei fatti, e alla mancata verifica circa l’effettiva rispondenza ai criteri di
legge delle somme richieste dal ricorrente a titolo di gestione dei protesti.

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla censura proposta col secondo motivo.
È infatti illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività – che
escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti
dall’art. 165 cod. pen. – la subordinazione della sospensione condizionale della
pena all’obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia
pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del
predetto danno, giacché la disposizione di cui all’art. 165 cod. pen. attribuisce al
giudice di merito l’esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente
alla quantificazione dell’obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato
una provvisionale (Sez. 5, n. 48517 del 06/10/2011, Cuoghi, Rv. 251708). La
condizione apposta alla concessione del beneficio deve dunque essere eliminata.

2. Gli altri motivi di ricorso sono invece generici, poiché non si confrontano con
la sentenza impugnata che, contrariamente agli assunti del ricorrente, giustifica
espressamente e in modo del tutto adeguato e immune da vizi logici e giuridici le
pretese incongruenze delle dichiarazioni rese dalla parte civile mediante il preciso
riscontro individuato nelle dichiarazioni di altri imprenditori trovatisi in situazione
di difficoltà ad adempiere e che avevano soggiaciuto a indebite richieste di denaro,
nonché alle dichiarazioni dello stesso collaboratore del ricorrente, il quale ha
confermato che il Tondi era solito trattenere gli effetti cambiari di coloro che
riteneva avrebbero pagato, seppure in ritardo, a fronte del pagamento di spese di
gestione superiori a quelle dovute. La Corte di merito valorizza inoltre al riguardo
le conversazioni intercorse tra il ricorrente e la parte civile, da quest’ultima
registrate, dalle quali la sentenza impugnata trae evidente conferma delle
contestate condotte costrittive mediante minaccia e della natura obiettivamente
esorbitante quella di legge delle spese pretese dal ricorrente per la gestione dei
protesti.

Il parziale accoglimento del ricorso, nei termini e limiti sopra riferiti, giustifica la
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

mancata liquidazione delle spese di difesa sostenute nel grado dalla parte civile.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condizione apposta al
benefico della sospensione condizionale della pena; condizione che elimina.

Così deciso il 9/6/2016.

Rigetta nel resto il ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA