Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29162 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29162 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTIAGO RIMAC CARLOS ALBERTO N. IL 09/11/1957
ROBLES VASQUEZ CARLOS ENRIQUE N. IL 29/08/1966
avverso la sentenza n. 11333/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
30/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/04/2014

t

Fatto e diritto

SANTIAGO RIMAC CARLOS ALBERTO e ROBLES VASQUEZ CARLOS ricorrono avverso la
sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, li ha riconosciuti
colpevoli del reato di concorso in furto pluriaggravato [borseggio di un portafoglio,

Contestano la qualificazione del fatto come furto consumato [la corte di merito, sul punto,
aveva affermato esservi stata sottrazione, giacchè gli imputati erano riusciti a scendere
dall’autobus, anche se, circondati da altri passeggeri, si erano poi disfatti del portafoglio]
e il diniego dell’attenuante di cui all’articolo 62, numero 4, c.p. [ [la corte di merito
l’aveva esclusa apprezzando l’entità della somma sottratta – 90 euro- e il fatto che erano
stati sottratti anche i documenti della persona offesa].

Le doglianze, sotto entrambi i profili, sono manifestamente infondate, con conseguente
inammissibilità del ricorso.

In ordine alla prima questione, vale ricordare che il giudice, con valutazione di fatto
incensurabile, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di furto, ai
fini dell’impossessamento e della sottrazione è sufficiente che la cosa sottratta sia
passata -anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificatasotto il dominio esclusivo dell’agente. Il reato è quindi consumato anche se in un secondo
momento altri o la stessa persona offesa abbia impedito al suo autore di assicurarsi
definitivamente il possesso della cosa sottratta, magari costringendo lo stesso agente ad
abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione. E, in una tale prospettiva, il reato è
parimenti consumato anche laddove il reo, che si sia impossessato della cosa, magari
occultandola sulla propria persona, non abbia fatto in tempo ad allontanarsi dal luogo
della sottrazione prima di essere stato sorpreso e sottoposto a controllo (Sezione IV, 7
aprile 2005, Volpi).

Quanto all’altra doglianza, va ricordato che, ai fini della concedibilità dell’attenuante
prevista dall’articolo 62, numero 4, c.p., allorquando il danno abbia ad oggetto una
somma di denaro deve trattarsi di una somma di rilevanza economica minima: per la
sussistenza dell’attenuante è necessario, infatti, che il danno arrecato alla parte lesa sia
non solo lieve, ma “di speciale tenuità”; e tale speciale tenuità deve essere valutata
oggettivamente, in relazione al livello economico medio della comunità, mentre il
riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo costituisce solo un criterio

sottratto al passeggero di un autobus del servizio pubblico].

e

sussidiario che potrebbe tutt’al più esercitare influenza negativa, nel senso che, pur
essendo il danno di speciale tenuità oggettiva, la concessione dell’attenuante può essere
esclusa allorchè, in considerazione delle condizioni particolarmente disagiate della vittima,
può avere provocato alla stessa un pregiudizio tale da escludere l’applicazione
dell’attenuante in questione (Sezione II, 22 novembre 2006, Massimi ed altro).

Qui, all’evidenza, la Corte di merito ha posto in rilievo l’entità della somma, affatto

corretta e non censurabile.

Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti(Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in mille
euro, in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti

al pagamento delle spese

processuali e ciascuno a quello della somma di 1000,00 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 aprile 2014

Il Consigliere estensore

minimale, oltre che il dato della sottrazione dei documenti, pervenendo a decisione

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