Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29162 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29162 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GORGONI COSTANTINO N. IL 23/11/1950
GORGONI EMANUELE N. IL 13/09/1983
avverso l’ordinanza n. 76/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
28/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi dif or Avv.;

Data Udienza: 09/04/2013

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Mura che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso nel merito e per l’annullamento senza rinvio
limitatamente alla condanna alle spese ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO

1.1)-ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza in data 28.06.2012 con la quale la
Corte di appello di lecce ha dichiarato inammissibili ex art. 591 CPP gli appelli
proposti dai predetti perché inviati per posta e con sottoscrizione non autenticata;
2.0) MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. c) c.p.p
2.1)-1 ricorrenti deducono violazione degli artt. 583-591 CPP atteso che, sebbene gli
appelli recassero una sottoscrizione non autenticata, era individuabile la provenienza
dell’atto, atteso che l’appello era stato inviato dal difensore di fiducia come risulta
dalla busta contenente l’atto di appello e dalla ricevuta della raccomandata, che si
allega in questa sede.
-in ogni
caso l’interpretazione
data dalla Corte di appello rendeva evidente
l’incostituzionalità della norma ex art. 583 \co3 CPP per violazione e degli artt. 3,24,27
della Costituzione;

RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dal ricorrente e direttamente
presentato alla competente cancelleria non abbisogna per la sua ammissibilità
dell’autenticazione della relativa sottoscrizione. Invero, l’art. 582 c.p.p. non impone tale
formalità per la parte che personalmente, ovvero a mezzo di incaricato, presenta l’atto
di impugnazione presso la competente cancelleria.
Ciò contrariamente a quanto disposto dal successivo art. 583, comma 3, c.p.p., per il
quale la sottoscrizione dell’atto di impugnazione redatto dalla parte privata, deve essere
autenticata dai soggetti (notaio, altra persona autorizzata, difensore) indicati in detta
nonna, allorché il medesimo sia spedito per posta ovvero per telegramma.
Cassazione penale, sez. I, 15/01/1995, n. 3344
L’istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione è disciplinata, per il suo
stretto rapporto di strumentalità con l’atto principale al compimento del quale è diretta,
dalle norme concernenti la forma e la ricezione della dichiarazione di impugnazione e
pertanto, qualora l’istanza sia inviata per posta, si applica la disposizione dell’art. 583
c.p.p. che al comma 3 richiede l’autenticazione della sottoscrizione.
Cassazione penale, sez. III, 13/01/2006, n. 4506
Non è fondata la questione di incostituzionalità , posto che la dichiarazione
d’impugnazione è un atto a forma vincolata, e pertanto le modalità di presentazione e
ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti,
dovendo assicurarsi la certezza circa la sottoscrizione di essa e dei motivi da parte
dell’interessato, certezza che può provenire esclusivamente dall’attestazione del
fimzionario a tal fine designato dalla legge, Cassazione penale, sez. II, 28/04/2004, n.

1

GORGON1 COSTANTI-NO
GORGONI EMANUELE

25967, sicché non può ravvisarsi alcuna violazione dei diritti costituzionalmente
garantiti, per come citati dai ricorrenti.

PQM
-Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale ;
-Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte relativa alla condanna
alle spese, che elimina;
-Rigetta nel resto.
Così deliberato in camera di consiglio, il 9 aprile 2013

Risulta fondato , invece, l’ultimo motivo relativo alla condanna alle spese del
procedimento, atteso che il provvedimento impugnato risulta in contrasto con il
principio già espresso in questa sede di legittimità , per il quale, alla declaratoria
dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, perché presentato personalmente dalla
parte per posta, senza la autenticazione della sottoscrizione richiesta dall’art. 583,
comma terzo cod. proc. pen., non consegue la condanna al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Cassazione penale, sez. VI, 24/09/2008, n. 38141

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