Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29161 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29161 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’Avvocato Francesco D’Apice, quale difensore e
procuratore speciale della Società in nome collettivo Fonzi e ladonna Di
Fonzi Maria Pia (in persona della legale rappresentante Fonzi Maria Pia) terzo avente diritto di credito su bene sottoposto a confisca – avverso
l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 24.07.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Alfredo
Pompeo Viola, il quale ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione
qualificato il ricorso come opposizione prevista dall’art. 667, IV comma, del

Data Udienza: 04/04/2013

c.p.p. trasmetta gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione
di Giudice di esecuzione.
OSSERVA:
Con provvedimento del 24/07/2012, il Tribunale di Santa Maria Capua
carburanti — confiscato come società riconducibile a Salzillo Vincenzo
sottoposto a misura di prevenzione — presentata dalla Società in nome
collettivo Fonzi e ladonna Di Fonzi Maria Pia terzo avente diritto di credito su
bene sottoposto a confisca; terzo che non aveva partecipato al procedimento
di prevenzione patrimoniale della confisca (disposta ex art.2 ter L. n. 575 del
1965).
Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il difensore della
Società in nome collettivo Fonzi e ladonna di Fonzi Maria Pia contestando la
decisione adottata dal Tribunale di santa Maria Capua Vetere sotto vari
profili.
La difesa della ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnato provvedimento.
In data 29.03.2013 il difensore della Società ricorrente in
considerazione delle conclusioni del P.G. deposita una memoria difensiva
con la quale espone che in ordine al provvedimento del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, oggetto del presente ricorso, ha spiegato una duplice
tutela giurisdizionale: il ricorso per Cassazione di cui ci si occupa oggi e
l’opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione al fine di provocare il
contraddittorio sulle circostanze addotte dagli Amministratori Giudiziari
acquisite in data 13.07.2012 e cioè dopo l’udienza camerale del 24.05.2012,
giorno in cui il Tribunale si è riservata la decisione; decisione, poi, presa in
data 24.07.2012.
motivi della decisione
Si deve, preliminarmente, rilevare che non è possibile presentare due
impugnazioni per lo stesso provvedimento come ha, invece, fatto il difensore
della ricorrente. E’ evidente, infatti, che la contemporanea trattazione di due
distinte impugnazioni del medesimo provvedimento (nel caso di specie una

Vetere rigettò l’istanza di restituzione dell’impianto di distribuzione di

davanti al Tribunale del riesame come opposizione e l’altra innanzi alla Corte
di Cessazione) comporterebbe il rischio — tra l’altro — di giudicati contrastanti.
Proprio per questo l’art. 580 del c.p.p. prevede che “quando contro la stessa
sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui
sussista la connessione di cui all’art.12 c.p.p., il ricorso per Cessazione si
converte nell’appello”. Questa Suprema Corte ha, in proposito, affermato che
la disposizione, che impone, nell’ipotesi considerata, la conversione del

ricorso per cessazione in appello è tutt’altro che irragionevole, avendo lo
scopo di evitare la molteplicità di giudizi sulle stesse questioni e si ispira,
palesemente, non solo a criteri di economia e concentrazione processuale,
ma anche alla finalità di evitare giudicati contrastanti. D’altra parte, la norma
non comporta alcuna lesione del diritto di difesa, essendo pienamente
garantito tale diritto nel giudizio di appello al quale l’imputato partecipa anche
nel caso in cui sia convertito il ricorso per cessazione proposto dal Pubblico
Ministero, nè implica una violazione del principio della sottoposizione al
giudice naturale, perché la disposizione diviene operativa in virtù di un
criterio prestabilito dalla legge (Sez. 6, Sentenza n. 13294 del 04/10/1999
Ud. – dep. 18/11/1999 – Rv. 214895; Sez. 1, Sentenza n. 4095 del
18/11/1998 Ud. dep. 31/03/1999 – Rv. 213258).
Tanto premesso si deve rilevare che nel caso di specie non si poteva
neppure ricorrere direttamente per Cessazione. Infatti, questa Suprema
Corte ha affermato che il terzo estraneo al giudizio non ha diritto di
impugnare la sentenza nella quale sia stata disposta la confisca di un bene
sottoposto a sequestro preventivo, ma può chiederne la restituzione,
esperendo incidente d’esecuzione, sia nel corso del procedimento, sia dopo
la sua definizione e, avverso eventuali decisioni negative del giudice di
merito, può proporre opposizione e, successivamente, ricorso per
cessazione (Sez. 1, Sentenza n. 42107 del 30/10/2008 Cc. – dep. 12/11/2008
Rv. 241844). Inoltre (come ben rilevato dal Procuratore Generale), in
materia di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia
che questi abbia deciso “de plano” ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod.
proc. pen, sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 stesso codice, è
data solo la facoltà di proporre opposizione e non ricorso immediato per

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cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 4083 del 11/01/2013 Cc. – dep. 25/01/2013 Rv. 254811).
Quindi nel caso di specie si sarebbe dovuto qualificare — così come
richiesto dal P.G. nelle sue conclusioni – come opposizione, con conseguente
trasmissione al giudice dell’esecuzione, il ricorso per cassazione — di cui ci
occupiamo – proposto contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione
plano”, per non privare la parte impugnante della possibilità di far valere le
doglianze di merito (Sez. 6, Sentenza n. 35408 del 22/09/2010 Cc. – dep.
01110/2010 – Rv. 248633). Sennonché il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere – in data 20.09.2012 – ha dichiarato inammissibile l’opposizione
presentata dalla ricorrente (come dichiara lo stesso difensore nella sua
memoria di cui sopra). Quindi tale provvedimento andava impugnato con
ricorso per Cassazione, cosa che non è avvenuta. Pertanto, non è più
possibile qualificare il presente ricorso in un’opposizione già decisa dal
Tribunale e non impugnata. Resta, ovviamente, impregiudicata la possibilità
della società in nome collettivo Fonzi e ladonna di ricorrere al Giudice
dell’esecuzione contro la confisca.
Pertanto, uniformandosi ai principi di diritto di cui sopra – che il Collegio
condivide – va dichiarata inammissibile l’impugnazione. Ai sensi dell’articolo
616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento. Non ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità — dato che il Tribunale
irritualmente non ha deciso de plano — non si condanna la ricorrente al
pagamento di alcuna somma a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 04/04/2013.

erratamente emesso ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., anziché “de

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