Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29160 del 24/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29160 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELLA GATTA MADDALENA N. IL 22/04/1970
DI LORENZO GEMMA N. IL 12/05/1978
avverso la sentenza n. 9652/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 24/01/2014

- – che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 42 gennaio 2013 confermava la sentenza
emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 1 luglio 2011 con la quale – per
quanto qui rileva – DELLA GATTA Maddalena e DI LORENZO Gemma, imputate dei reati di cui
agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 44 lett. b), 64, 65, 71,72, 93, 94 e 95 del D.P.R. 380/01 e
633 – 639 bis cod. pen. (reati accertati tra l’ottobre ed il novembre 2007) erano state ritenute
colpevoli delle contravvenzioni urbanistiche e ciascuna, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di mesi sei di arresto ed €
12.000,00 di ammenda oltre alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed alla
riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ed assolte, invece, dal reato di cui agli artt. 633 e
639 bis cod. pen. perché il fatto non sussiste;
–che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le imputate a
mezzo del loro difensore fiduciario, deducendo, nell’ordine, i seguenti motivi: a) violazione di
legge per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 429 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
in relazione alla genericità del capo di imputazione sub A) e correlato difetto di motivazione in
quanto apparente; b) erronea applicazione della legge penale in punto di conferma del giudizio
di responsabilità tenuto conto della qualità di sola proprietaria – e non di committente – della
DI LORENZO e della nono titolarità da parte della imputata DELLA GATTA dell’impresa
esecutrice dei lavori; c) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento
alla data di ultimazione dei lavori e correlato difetto di motivazione in quanto apodittica; d)
erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 159 cod. pen. per avere la Corte
computato il periodo di sospensione nella sua interezza – e non nel limite di giorni sessanta con riferimento al rinvio dell’udienza dal 25 febbraio 2011 all’i luglio 2011; e) vizio di
motivazione per sua carenza in riferimento alla conferma della demolizione delle opere edilizie
abusive;
– -che con memoria ex art. 611 tempestivamente depositata la difesa delle ricorrenti si è
opposta alla declaratoria di inammissibilità insistendo nei motivi già dedotti con il ricorso
originario;
– -che la Corte di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali, con specifico riguardo anzitutto alle qualità
delle due imputate rispettivamente indicate come titolare, all’epoca dei fatti, della ditta
esecutrice dei lavori (la DELLA GATTA) e come proprietaria committente avente specifico e
personale interesse alla realizzazione delle opere in quanto abitante in una delle villette
realizzate nel lotto di pertinenza dell’imputata (la DI LORENZO) ed ancora, allo stato delle
opere al momento dell’accertamento;
– -che le censure rivolte dalle ricorrenti al percorso argomentativo della Corte su tali punti oltre
che generiche sono manifestamente infondate in quanto la Corte di merito, sulla base di precisi
elementi probatori acquisiti nel corso della complessa istruttoria dibattimentale, ha indicato la
DI LORENZO quale titolare (in quanto legale rappresentante, quale socio accomandatario, delle
società assegnatarie dei due lotti 24 e 44, nonché legale rappresentante delle società
intestatarie dei permessi di costruire ed, in ultimo, occupante di una delle villette a schiera
realizzate in uno dei detti lotti) e la DELLA GATTA – sulla base della deposizione testimoniale
resa da tale SERRA Emiliano – quale legale rappresentante della ditta IMPREGRECO, ditta
esecutrice dei lavori assentiti con i permessi di costruire n. 63 e 64 del 9 novembre 2005);
– -che in particolare sono del tutto prive di fondamento le censure riguardanti la posizione della
ricorrente DI LORENZO, indicata dalla difesa come mera proprietaria ma non committente,. In
quanto la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali
assolutamente pacifici in punto di riconducibilità di abusi edilizi al proprietario quando lo stesso
abiti la costruzione oggetto di intervento abusivo (v. oltre a Sez. 3^ 22.1.2003 n. 10632 citata
nella sentenza impugnata anche Sez. 3^ 24.5.2007 n. 35376, DE Filippo, Rv. 237405; idem
10.10.2013 n. 44202, Menditto, Rv. 257625);
–che sono ugualmente infondate oltre che generiche le censure sollevate in riferimento alla
posizione della ricorrente DELLA GATTA non avendo oltretutto la difesa indicato i dati dai quali
evincere che al momento dei fatti costei non fosse la legale rappresentante della impresa
costruttrice IMPREGRECO, ma limitandosi ad una mera asserzione contraria del tutto
indimostrata
– -che in riferimento al momento di ultimazione delle opere fa fede il provvedimento di
sequestro adottato nel mese di novembre 2007 proprio perchè i lavori erano ancora in corso

Ritenuto:

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di C 1.000,00 (mille/00) ciascuna alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente

comunque in parte non ultimati come riferito da tutti i testi escussi, a nulla rilevando la
circostanza dedotta dalla difesa circa l’occupazione da parte di militari americani di alcune
villette denotante il completamento delle stesse (v. sul punto della data di ultimazione Sez.
27.1.2010 n. 8172, Vitali, Rv. 246221; Sez. 3^ 3.6.2003 n. 33013, Sorrentino ed altro, Rv.
225553);
– -che in riferimento alla dedotta inosservanza della legge processuale penale per asserita
genericità del capo di imputazione (il riferimento è al capo A) contestato a ciascuna delle
odierne ricorrenti), si tratta di doglianza priva del minimo fondamento in relazione alla
esaustiva ed articolata risposta fornita dalla Corte territoriale alle identiche censure sollevate
con l’atto di appello avendo in particolare la Corte chiarito i contenuti della contestazione
richiamando al testo integrale figurante nel decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P.
all’esito dell’udienza preliminare ed evidenziato come nessuna lesione del diritto di difesa fosse
per derivato alle imputate poste in condizione di difendersi da tutte le accuse loro mosse già
nel giudizio di primo grado;
–che palesemente destituito di fondamento è il motivo attinente all’erroneo computo del
periodo di sospensione del corso della prescrizione in relazione al rinvio dell’udienza del 25
febbraio 2012 all’udienza dell’? luglio 2012, in quanto il termine pari a giorni sessanta è
unicamente previsto per impedimento del difensore (o dell’imputato) per malattia, ma non per
richiesta di rinvio del difensore 4.1~~Nielmommags§Mmih” da calcolarsi nell’intero (v.
tra le tante Sez. 3^ 27.10.2011 n. 45968, Diso, Rv. 251629; Sez. 3^ 8.5.2013 n. 26409 C.,
Rv. 255579; Sez. 1^ 14.10.2008 n. 44669, Errate, Rv. 242042; 29.3.2011 n. 17344,
Ciarlante, Rv. 220076);
– -che, infine, è da considerarsi platealmente infondata la censura rivolta alla mancata
motivazione in punto di conferma della demolizione, trattandosi, come ricordato dalla Corte di
merito, di statuizione obbligatoria per legge ex art. 7 D.P.R. 380/01 (v. sul punto, tra le tante
Sez. 3^ 14.1.1998 n. 64, P.M. in proc. Corrado, Rv. 210128; idem 2.10.1997 n. 3107, P.M. in
proc. Di Maro, Rv. 208837);
– – che in ogni caso la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente e
corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto la stessa ha passato in
rassegna tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornito risposte coerenti alle obiezioni della
difesa sopra menzionate;
– – che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione dei fatti e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argonnentativo, esteso a tutti gli elementi
offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro
probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
– -che sotto tale profilo gli argomenti esposti nella memoria difensiva ex art. 611 cod. proc.
pen. non apportano alcuni contributo innovativo rispetto agli argomenti enunciati nel ricorso
originario, trattandosi di identiche considerazioni rispetto a quelle contenute nel ricorso,
peraltro ritenute manifestamente infondate sulla base delle considerazioni dianzi espresse;
– – che i ricorsi, conseguentemente, vanno dichiarati inammissibili e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa delle ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di C 1.000, per ciascuna delle ricorrenti

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