Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29160 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29160 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’Avvocato Marco Valentini, quale difensore e
procuratore speciale della P.O. Dobric Mariangela (n. il 28.05.1949), avverso
il decreto di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Pesaro, emesso
nei confronti di Mattioli Filippo, indagato per il reato di truffa, in data
10.02.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Alfredo
Montagna, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, con

Data Udienza: 04/04/2013

annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento, disponendo la
trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso

OSSERVA:

Con provvedimento del 10/02/2012, il Giudice per le indagini preliminari

l’opposizione – il procedimento penale di cui sopra non ritenendo fondata la
notizia di reato ipotizzato a carico di Mattioli Filippo ed evidenziando la
tardività della querela e la prescrizione dei fatti reato.
Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il difensore della
P.O. deducendo che si è proceduto de plano, nonostante l’opposizione
all’archiviazione fosse ammissibile.
La difesa della ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnato provvedimento.
In data 03.01.2013 l’Avvocato Giancarlo Di Giulio — difensore
dell’indagato Mattioli Filippo — deposita una memoria difensiva con la quale
espone le ragioni che gli fanno ritenere corretta la decisione del &LP. di
Pesaro e chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Infatti il

nel suo provvedimento di archiviazione non indica i motivi

che lo portano a ritenere inammissibile l’opposizione della P.O., limitandosi a
rilevare l’inutilità delle indagini suppletive indicate nella stessa opposizione,
solo attraverso la citazione di un principio di questa Corte, senza però calarlo
nel concreto e, quindi, omettendo del tutto di spiegare perché le indagini
indicate dal ricorrente non siano “idonee a porre in discussione i presupposti
della richiesta del P.M. ed a determinarne eventualmente il rigetto”.
Si tratta palesemente di una motivazione apparente e fondata solo su
un principio di diritto la cui valenza va, ovviamente, verificata in concreto
caso per caso. La carenza (nel caso di specie l’assoluta mancanza) di
motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione,

del Tribunale di Pesaro archiviò – de plano non ritenendo ammissibile

sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa, che quindi
legittimamente ricorre per Cassazione. ( Si vedano, sul punto, fra le tante
sentenze della Suprema Corte che questo Collegio condivide: Sez. U,
Sentenza n. 2 del 14/02/1996 Cc. – dep. 15/03/1996 – Rv. 204132; Sez. 4,
Sentenza n. 167 del 24/11/2010 Cc. – dep. 04/01/2011 – Rv. 249236).
Si deve, infine, aggiungere — anche se è più che sufficiente per la
omesso di motivare sul perché non prenda in considerazione la precisa e
dettagliata opposizione della P.O., ma come abbia anche apoditticamente
effettuato un’anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli
elementi indicati dalla P.O. e sulla infondatezza della notizia di reato, attività
non consentita “de plano” in costanza di opposizione.
Quindi il G.I.P. ha deciso sull’irrilevanza della proposta di investigazione
suppletiva dell’opponente, senza indicare neppure un motivo a sostegno
della sua decisione e in forza di pronostici sull’esito dell’investigazione; ma
così facendo ha violato il diritto della P.O. al contraddittorio previa fissazione
dell’udienza camerale. Questa Suprema Corte ha più volte affermato il
principio — condiviso dal Collegio — che è illegittimo il decreto con cui il
giudice per le indagini preliminari – investito dell’opposizione della persona
offesa – ne dichiari l’inammissibilità ritenendo superflue o, comunque, inutili le
investigazioni suppletive a fronte dei risultati probatori già acquisiti, in quanto
tale declaratoria comporta un’anticipazione del giudizio sulla capacità
dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato,
inibitogli “de plano” in costanza di opposizione. Infatti, ai fini della delibazione
di ammissibilità, il giudice può valutare – oltre agli aspetti strettamente
formali, quali la tempestività e ritualità dell’opposizione – solamente la
specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al
tema che alla fonte di prova, nonché il carattere suppletivo rispetto alle
risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, ma non ne
può valutare anche la rilevanza, intesa quale valutazione prognostica sulla
capacità dimostrativa del risultato, che va affrontata in sede di udienza
camerale.” (Sez.5, Sentenza n. 34152 del 22/09/2006 Cc. – dep. 12/10/2006
– Rv. 235204; Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 07/12/2010 Cc. – dep.
19/01/2011 – Rv. 249371; Sez. 2, Sentenza n. 8129 del 03/02/2012 Cc. –

decisione, quanto già sopra evidenziato – come il G.I.P. non solo abbia

dep. 02/03/2012 Rv. 252476). Naturalmente, quanto sopra esposto vale
anche per l’accertamento della data di commissione del reato (che incide sia
sulla prescrizione sia sulla tempestività della querela) che essendo oggetto
dell’opposizione doveva essere discusso nel contraddittorio delle parti.
Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato senza rinvio con

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di Pesaro per l’ulteriore corso.

Così deliberato in camera di consiglio, il 04/04/2013.

Il Presidente

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano lesino

II •

ttor Franc Fiandanese

restituzione degli atti al Tribunale di Pesaro, per l’ulteriore corso.

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