Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29160 del 01/07/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29160 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCARAMUZZA VINCENZO N. IL 28/02/1958
avverso l’ordinanza n. 14781/2011 GIP TRIBUNALE di BARI, del
02/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/se te le conclusioni del PG Dott. )
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Data Udienza: 01/07/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Bari, adito ex art. 263,
comma 5, c.p.p., ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta nell’interesse di
VINCENZO SCARAMUZZA, in atti generalizzato, contro il decreto emesso dal PM in data
10.3.2015, di restituzione in favore di VITO PETRONE, in atti generalizzato, di un dipinto a
tempera meglio indicato in epigrafe di detto provvedimento, osservando che il menzionato
provvedimento di restituzione era “certamente riconducibile alla figura del decreto di revoca

art. 322-bis c.p.p.;
– che, contro tale provvedimento, lo SCARAMUZZA – terzo controinteressato – ha proposto,
con l’ausilio di un difensore-procuratore speciale iscritto nell’apposito albo speciale, ricorso
per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per l’errata
qualificazione della propria istanza (che sarebbe stato onere del GIP valutare), e comunque
per la violazione del principio di conservazione delle impugnazioni, che avrebbe imposto al
GIP la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame competente, in luogo della declaratoria
di inammissibilità;
– che, con requisitoria pervenuta in data 21.4.2016, il PG ha concluso come indicato in
epigrafe;
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., si è
proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito, ed, all’esito, il collegio, riunito in
camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti;
– che il ricorso è fondato quanto all’omessa trasmissione degli atti al Tribunale del riesame
competente per la decisione;
– che, come osservato dallo stesso GIP, il provvedimento di restituzione del bene de quo
all’indagato, costituente oggetto delle doglianze di cui all’atto di opposizione del terzo
controinteressato, integrava senz’altro gli estremi del provvedimento di revoca del sequestro
preventivo in precedenza imposto sul medesimo bene, ed era quindi unicamente impugnabile
con appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p.;
– che, peraltro, l’erronea qualificazione in jure dell’istanza (come atto di opposizione) non
esimeva il giudicante dalla sua corretta qualificazione giuridica e, conseguentemente, dalla
trasmissione al giudice competente per la decisione;

del sequestro preventivo”, ed era quindi unicamente impugnabile con appello cautelare ex

- che, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e, conseguentemente,
qualificata l’opposizione come appello cautelare

ex art. 322-bis c.p.p., va disposta la

trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Bari per la decisione;

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, qualificata l’opposizione come appello,
dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, udienza camerale 1 luglio 2016
Il Presidente

Il Co igliere estensore

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