Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29159 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29159 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CADILE MARCO N. IL 26/02/1980
avverso la sentenza n. 6162/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 23/04/2014

Motivi della decisione
Cadile Marco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di
condanna resa dal Tribunale di Roma in data 13.11.2012, in ordine al reato di cui
all’art. 116, comma 13, cod. strada.
La parte deduce il vizio motivazionale, in riferimento alla mancata
concessione della attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.

argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
riguarda la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ poi il caso di
considerare che con riferimento alla valutazione dei vari elementi per la concessione
delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per
quanto concerne la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su
detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass. sez. VI, 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI, 4 agosto 1998 n.
9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III, 16 giugno 2004 n.
26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di
specie. Il Tribunale, infatti, ha chiarito che al riconoscimento delle invocate
attenuanti generiche risultavano ostativi i precedenti penali dai quali l’imputato
risulta gravato; e che non emergevano altri elementi di segno favorevole.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2014.

Invero, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato

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