Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29158 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29158 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOBIAS NICOLAE N. IL 17/05/1982
avverso la sentenza n. 478/2013 TRIBUNALE di TIVOLI, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;

Data Udienza: 23/04/2014

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Fatto e diritto

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti
dell’articolo 129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo
alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni,
secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le
altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino; Cass. S.U. 25 novembre 1998,
Messina). Assolutamente immune da censure è poi la motivazione
in relazione alla „e( disposta confisca dell’autovettura,
essendo indicato nella sentenza impugnata che la stessa era
servita a commettere il reato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di mille
euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2014

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DEPO

Tobias Nicolae, imputato in ordine al reato di cui agli
articoli 110,624,625 n.2 c.p.- commesso in Tivoli il
5.03.2013- ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata,
deducendo difetti di motivazione con riferimento alla disposta
confisca dell’autovettura in sequestro ritenuta “prezzo”,
ovvero “prodotto” ovvero “profitto” del reato.

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