Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29158 del 01/07/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29158 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

SERAMONDI MARCO N. IL 06/11/1974
avverso l’ordinanza n. 5/2016 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
19/01/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/seyite le conclusioni del PG Dott. i u,z
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Data Udienza: 01/07/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che l’indagato MARCO SERAMONDI, in atti generalizzato, ricorre contro l’ordinanza
indicata in epigrafe (che aveva confermato il decreto con il quale, in data 4.12.2015, il GIP
del Tribunale di Brescia aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 196.260
rinvenuta in disponibilità dello stesso indagato), lamentando vizio di motivazione e violazione
di legge;

riportato in epigrafe;
– che, in data 30.6.2016, è pervenuta rituale rinunzia al ricorso dell’indagato;
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,
c.p.p., il collegio ha deciso come da dispositivo in atti, dichiarando – preso atto della predetta
rinunzia – l’inammissibilità del ricorso;
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro rnillecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle
ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza camerale 10 luglio 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

– che, con requisitoria scritta pervenuta in data 16.6.2016, il PG ha concluso come

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