Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29157 del 22/03/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29157 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da 0. ?1/3~5-u- &ago& 4‘.1,.(1424e.A
Ci
Gatti Alessandro, nato a Prato 1’1.8.1980
Corsi Cristiano nato in Firenze il 12.4.1973
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze, datato 12.10.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B.Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Edoardo
Scardaccione , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Domenico Antonio Angeloni in sostituzione del
difensore di fiducia Luca Cianferoni , che si è associato alle conclusioni del RG.

Data Udienza: 22/03/2013

depositando una memoria nella quale si contrastano i motivi del ricorso in punto
di sussistenza della partecipazione all’associazione;

RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore della Repubblica di Firenze ricorre avverso il provvedimento

per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, di applicazione nei confronti dei
nominati GATTI Alessandro e CORSI Cristiano della misura della custodia cautelare
in carcere limitatamente al reato di cui agli artt. 416 C.P. , 74 D.P.R. n. 309/1990
e 292-294-295 T.U. n. 43/1973
per avere, in concorso fra loro e con altri non identificati, con più atti esecutivi del
medesimo disegno criminoso, costituito e comunque preso parte, secondo una prefissata
divisione dei ruoli, all’occorrenza flessibile, cioè alternandosi a seconda delle circostanze,
fermo restando il ruolo di organizzatore e di dirigente generale in WAINSTEIN, una
associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di commercio
di notevolissimi quantitativi di sostanze ad azione anabolizzante, tra le quali anche
sostanze a base di nandrolone, inserito nelle tabelle I e II – Sezione A – della lista delle
sostanze stupefacenti di cui all’art. 14 del DPR 309/90, con importazione ed esportazione
da e per stati esteri al di fuori del territorio comunitario, con evasione dei previsti tributi
doganali, creando e gestendo una rete internazionale di distribuzione di dette sostanze
attraverso un’organizzazione di persone e di mezzi in grado di consentire la commissione
dei reati sopra indicati a tempo indeterminato rappresentata da una sofisticata rete di
comunicazione on-line, tale da permettere comunicazioni anche criptate ed in tempo reale
tra i membri dell’associazione in diversi paesi del mondo e dalla creazione di siti internet
destinati alla presentazione e vendita dei prodotti in tutto Il mondo e dall’uso di web mail e
reti VPN facenti capo al server del dominio Internet genxxl.com , utilizzando quali canali di
importazione dall’estero (SUD AFRICA, MESSICO, HONG KONG, CINA, INGHILTERRA)
corrieri espresso internazionali (DHL, FEDEX) e il servizio postale, domiciliando le
spedizioni in conto deposito presso Uffici della catena di poste private Mailboxes Etc. in
Calenzano (FI), Prato e Pistoia, mediante l’utilizzo, quale destinatari ed al fine di sviare le
indagini, di nomi fittizi. Associazione avente sedi operative in Calenzano, Prato e Pistoia.

Disponendo, nel contempo, la diversa misura degli arresti domiciliari in
relazione ai reati di cui agli artt. 9 comma 7. L. n. 376/2000, 110-81 C.P. e 73
D.P.R. n. 309/1990. 110-81 C.P.
1.1 Deduce il ricorrente, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza , che la predetta
decisione é frutto di un palese travisamento della prova (art. 606 lett. e):il
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,indicato in epigrafe, che ha annullato l’ordinanza, in data 13.8.2012, del Giudice

Tribunale del riesame, infatti, pur riconoscendo che

nella condotta di

partecipazione ad un ‘associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
rientra anche la costante disponibilità all’acquisto delle sostanze stupefacenti di
cui l’associazione fa traffico, in quanto agevola l’attività criminosa’,

afferma poi,

in modo contraddittorio , che nel caso in esame, debba parlarsi di un rapporto di
franchising o di affiliazione commerciale , da considerarsi nel novero dei rapporti
di collaborazione e non tra quelli associativi. Osserva il ricorrente Pubblico
“a prescindere dalla qualificazione della specifica figura

contrattuale al rapporto che lega saldamente e sine termine il fornitore di droga ai
suoi stabili distributori, è di per se qualificabile, sotto il profilo penale, come
associazione criminosa, quella in cui naturalmente concorrono anche gli altri
elementi che giurisprudenza e dottrina hanno individuato come necessari e cioè:
la predisposizione di mezzi materiali, l’organizzazione gerarchica, l’affectio
sceleris; oltre al programma criminoso indeterminato. E’ sterile e irrilevante in
questa nostra materia la ricerca di un nomen juris per la figura “contrattuale” che
potrebbe in sede civile trovare applicazione. Orbene in virtù di quanto
diffusamente illustrato dal GIP nella sua ordinanza appaiono essere stati raccolti
dalla polizia giudiziaria gli elementi che dimostrano la sussistenza di tutti i requisiti
sopra indicati. In particolare;
a)

l’imposizione agli affiliati, da parte dei vertici dell’organizzazione, nella
distribuzione e commercializzazione degli ingenti quantitativi di sostanze
anche ad azione stupefacente, di triangolazioni,, idonee per rendere
complesso il rintraccio dei luoghi di produzione, confezionamento e
spedizione delle stesse;

o la predisposizione in Italia di falsi documenti d’identità da utilizzare per
inoltrare e farsi recapitare le illecite spedizioni, effettuare e ricevere
pagamenti internazionali, intestarsi schede telefoniche sulle quali i referenti
italiani interloquivano dell’attività illecita in essere e delle direttive ricevute
da/”Grande Capo”;
o la dislocazione di reti di comunicazioni on-line in diversi paesi, tali da
permettere comunicazioni non decifrabili ove interloquire in chat in tempo
reale, favorendo inoltre la creazione di account di posta elettronica su Server
internazionali criptati;
d)

La transnazionalità del sodalizio, rilevabile dalla molteplicità dei Paesi
coinvolti nella movimentazione delle merci, la parcellizzazione dei pagamenti,
anche questi oggetto di triangolazioni, elementi che per logica non possono
che far dedurre il coinvolgimento di un rilevante numero di persone nei
traffici secondo dinamiche ben note a GATTI e CORSI, i quali, proprio grazie
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Ministero che,

M131

alla condivisione di notizie da parte dei vertici, dimostrano, parlandone
liberamente al telefono, di conoscere addirittura le connivenze di cui gode
l’organizzazione all’interno del Corriere Espresso DI-IL in Sud Africa….”

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso é fondato e merita accoglimento.
per delinquere volta al narcotraffico, prescindendo non solo dallo schema
normativo dell’accordo ,che costituisce l’elemento essenziale del predetto reato ,
ma anche dagli stessi elementi sostanziali, emersi dalle investigazioni , che
sembrano deporre univocamente per l’esistenza di una ben struttura:Led
organizzata compagine imprenditoriale ove, con suddivisione di compiti, viene
gestito il commercio delle sostanze dopanti , con tecnologia dedicata che serve a
non rendere palese l’esistenza del fiorente commercio . Orbene nonostante gli
elementi che attestano l’esistenza di tale illecita realtà imprenditoriale, di chiara
rilevanza internazionale, che neanche il Tribunale disconosce, siano molteplici,
congrui e tutti di non dubbia sostanza ,nella motivazione il Tribunale non ne fa
idonea menzione , implicitamente e contraddittoriamente attribuendo alla
struttura organizzata imprenditoriale un ruolo di anodino punto di riferimentbdi
acquisti in franchising e dimenticando totalmente che la merce in commercio è
illecita , sottoposta a limiti all’importazione e al commercio sul territorio nazionale
2.2 A tenore dell’art.416 c.p., l’accordo associativo sanzionato é quello diretto a
“commettere più delitti” ; del pari l’art.74 DPR 309/90 identifica nell’accordo allo
” scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art.70 ” l’essenza
dell’associazione a delinquere volta al narcotraffico .In entrambi i casi , non sono
richieste dal parametro normativo, neanche indirettamente, altre coloriture o
caratterizzazioni dell’ accordo che giustifichino un qualche distinguo che attenga
alle modalità di esecuzione di tale accordo.
2.3 L’errore concettuale in cui é caduto il Tribunale sta nell’aver dato esclusivo e
risolutivo rilievo alle modalità di esecuzione dell’accordo manifestando dubbi ,in
ragione di tali modalità, sulla sussistenza del carattere criminale dell’accordo
associativo stesso , affermando che :” é stata al riguardo particolarmente
valorizzata, nell’ordinanza impugnata, la ricostruzione in termini quasi di rapporto
di franchising della relazione che si sarebbe instaurata tra la Axiolabs e il Gatti, il
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2.1 II Tribunale ha interpretato la fattispecie concreta del reato di associazione

Twerrit■ Trrnt, T,Illir

quale ultimo avrebbe operato appunto mediante una sorta di affiliazione,
utilizzando il “marchio” Axiolabs e gestendo anche un magazzino di detta azienda,
ma la circostanza non potrebbe essere risolutiva per quanto qui rileva, poiché il
contratto di franchising o di affiliazione commerciale si inserisce comunque tra i
rapporti di collaborazione e non tra quelli associativi, non toccando in alcun modo
la completa autonomia giuridica ed economica dell’affiliato rispetto all’affiliarne
(cfr. Cass. civ. n. 647/2007) e quindi non solo da ciò potrebbe discendere che gli
quali aderenti ad un’organizzazione criminale e nell’interesse della stessa, come
necessario per indurne la prova di un’associazione per delinquere e della
partecipazione ad essa di alcun soggetto…..”

ed in tal modo smentendo la

giurisprudenza, consolidata e compatta di questa Corte di legittimità, secondo la
quale l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste
anche quando il vincolo associativo poggia sul rapporto che accomuna, in maniera
durevole, il fornitore della sostanza e gli spacciatori, sempre che vi sia
consapevolezza di operare nell’ambito di un’unica associazione e di contribuire alla
realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.
Sentenza n. 6261 /2013 Rv. 254498.
2.4 Non ha invece valutato il Tribunale che l’accordo intercorso tra Gatti e
Wainstein ,anche se di natura commerciale, riguardava l’acquisto ed il deposito ,e
più in generale,i1 continuato commercio di sostanze stupefacenti ai sensi di legge e
pertanto solo per questo si conformava perfettamente all’elemento normativo di
“associarsi per commettere più delitti”.
2.5 Inoltre,anche a prescindere dalla risolutiva considerazione che è principio di
legittimità, da tempo consolidato , che l’art. 292, comma secondo ter, deve
essere interpretato nel senso che al giudice del riesame è imposto l’obbligo
motivazionale circa la disamina di specifiche allegazioni difensive, oggettivamente
contrastanti con gli elementi accusatori e non anche delle deduzioni dirette a
proporre ricostruzioni alternative della vicenda ovvero a contrastare il potere
selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari (
Rv. 232033, Rv. 254216, Rv. 239760 Rv. 254216), rimane il fatto che nel
provvedimento impugnato non si é in alcun modo fatto riferimento alle
caratteristiche ,dichiaratamente illecite, del commercio degli stupefacenti,
acquistati sotto falso nome dagli indagati, previo accesso segretizzato al sito web
della società dispensatrice di tale materiale, idoneamente dislocato in altro Stato
per evitare invasivi interventi delle forze dell’ordine..
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acquirenti dalla Axiolabs agissero con la volontà e la consapevolezza di operare

1+,

2.6 Per tale assorbente profilo, la censura di travisamento mosso dal ricorrente è
fondata g deve essere accolta con conseguente annullamento del provvedimento
impugnato , annullamento che si impone anche per l’ulteriore aspetto che la
motivazione del provvedimento è graficamente assente e quindi carente , circa
la sussistenza o no dell’ ipotesi accusatoria di cui agli artt,292,294,295 T.U. n.43
del 1973, ipotesi accusatoria che per l’autonoma rilevanza delle predette
fattispecie richiede comunque una specifica motivazione.
rinvio al Tribunale di Firenze che, nel nuovo esame della imputazione di
associazione dovrà attenersi ai principi su indicati per l’individuazione del pactum
sceleris e delle ipotesi criminose relative.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo
esa e.
Co

i Roma, camera di consiglio 22 marzo 2013

Il provvedimento del riesame impugnato deve,pertanto, essere annullato con

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