Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29156 del 23/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29156 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA
Data Udienza: 23/04/2014
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RBIYAB ABDELMAJID N. IL 01/01/1977
avverso la sentenza n. 7933/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;
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Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Rbiyab Abdelmajid in ordine al reato di cui
all’articolo 116, comm 13 del Codice della Strada, ha proposto
appello trasmesso tempestivamente a questa Corte di cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione
momento del fatto ed era comunque in possesso di regolare patente
di guida.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto da difensore non abilitato a
difendere davanti alla Corte di Cassazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
500 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2014
in punto di responsabilità in quanto egli si trovava all’estero al