Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29156 del 01/07/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29156 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

CERASI TOMMASO N. IL 24/02/1940
avverso l’ordinanza n. 116/2015 TRIB. LIBERTA’ di MACERATA, del
07/01/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BErRANI;
lette/seytite le conclusioni del PG Dott. 14,qtz
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Data Udienza: 01/07/2016

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Macerata, adito ex
art. 324 c.p.p., ha confermato il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto, per
equivalente, beni fino a concorrenza dell’importo di euro 226.000, emesso dal G.I.P. dello
stesso Tribunale in data 4.12.2015 nei confronti di TOMMASO CERASI, indagato per il reato dì
usura aggravata;

iscritto nell’apposito albo speciale, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, con
omessa motivazione (il Tribunale del riesame, in considerazione di quanto emergente ex
actis, avrebbe dovuto limitare il sequestro agli importi di euro 146.0000 ovvero, in subordine,
euro 186.000);
– che, con requisitoria pervenuta in data 16.6.2016, il PG ha concluso come indicato in
epigrafe;
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., si è
proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito, ed, all’esito, il collegio, riunito in
camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti;
– che il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti: invero la
giurisprudenza ha già chiarito, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che è
inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la
prima volta violazioni di legge o vizi di motivazione che non avevano costituito oggetto di
doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell’ordinanza
impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni
addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza camerale (Cass. pen., Sez. I,
sentenza n. 2927 del 22 aprile 1997, CED Cass. n. 207759; Sez. I, sentenza n. 1786 del 5
dicembre 2003 – 21 gennaio 2004, CED Cass. n. 227110; Sez. II, sentenza n. 42408 del 21
settembre 2012, CED Cass. n. 254037), a nulla rilevando, in senso contrario, il fatto che il
riesame sia un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo, poiché «in mancanza di
specifiche deduzioni difensive il Tribunale in sede di riesame legittimamente può limitarsi,
(…), a concordare “pienamente con la ricostruzione della sussistenza del quadro indiziario
risultante dalla richiesta del PM e dall’ordinanza del GIP”, riassumendo, poi, i punti essenziali
di tale quadro indiziario»;
– che, nel caso in esame, la richiesta di riduzione dell’importo in sequestro costituente
oggetto di doglianza non risulta formulata né nell’atto di riesame, né nei motivi aggiunti
(come agevolmente verificabile ex actis), né il ricorrente indica in che diversa sede sarebbe
stata, in ipotesi, formulata, come sarebbe suo specifico onere, a pena di a-specificità del
ricorso, per evidenziare la legittimità della doglianza;

– che, contro tale provvedimento, l’indagato ha proposte); con l’ausilio di un difensore

- che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di
legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art.
325, comma 1, c.p.p.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di
motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme
processuali, non anche l’illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono
denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di
ricorso di cui all’art. 606, lett. E), c.p.p. (così Sez. un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio
2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, CED Cass. n. 226710 ss.; conforme, da ultimo, Sez. V,

di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma
dell’art. 325, comma 1, c.p.p. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione
o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa);
– che, nel caso in esame, le condizioni che legittimavano l’imposizione del contestato
vincolo reale sono state ampiamente illustrate nel provvedimento impugnato (f. 6 ss.), con
motivazione certo non assolutamente carente, né meramente apparente;
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della particolarmente rilevante entità di
detta colpa – della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a
titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza camerale 1 luglio 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, CED Cass. n. 248129, per la quale, in tema

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