Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29155 del 10/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29155 Anno 2016
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

Data Udienza: 10/06/2016

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALASSI EMANUELE, nato a Senigallia (AN) il 02/04/1956
avverso l’ordinanza n. 74/2016 del TRIBUNALE del RIESAME di GENOVA,
del 11/03/2016

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
udito il P.G. dott. STEFANO TOCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso
udito il difensore, avv. LUCA MORELLI del foro di Savona, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso

1

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell’11/3/2016 il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l’appello
proposto nell’interesse di Galassi Emanuele avverso l’ordinanza emessa il 29/1/2016 dal
giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale, con la quale era stata rigettata
l’istanza di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in atto con
quella degli arresti domiciliari.
Propone ricorso per cassazione il Galassi, a mezzo del difensore, chiedendone

per essere stata esclusa l’idoneità dell’invocata misura degli arresti domiciliari sulla base della
verificata indisponibilità di strumenti elettronici di controllo, ritenuti necessari per essersi
desunto il pericolo di fuga dal fatto che il Galassi è stato estradato dalla Spagna in esecuzione
di MAE. Assume il ricorrente doversi seguire, invece, l’orientamento che ritiene che la
materiale disponibilità o meno dello strumento elettronico di controllo non possa condizionare il
giudizio circa l’evitabilità della custodia in carcere che si assume compiuto nel momento in cui
si ritiene adeguata la misura meno afflittiva con gli strumenti di controllo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
L’orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente, già minoritario (sez. 2 n. 50400
del 23/09/2014 Rv 261439; sez. 3 n. 2226 del 01/12/2015, Rv. 265791) deve ritenersi ormai
superato dall’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che il collegio
condivide, secondo cui il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura
cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della
custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la
disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo,
dato atto della impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità,
adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Rv. 266650, che ha precisato
che all’accertata indisponibilità del congegno elettronico non può conseguire alcuna automatica
applicazione né della custodia cautelare in carcere, né degli arresti domiciliari tradizionali).
L’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 29/01/2016, poi confermata dal
Tribunale del riesame di Genova con ordinanza dell’11/3/2016 ha espresso un percorso
argomentativo assolutamente conforme ai principi successivamente riconosciuti dalle sezioni
unite di questa Corte atteso che, verificata l’indisponibilità di strumenti elettronici di controllo,
ha espressamente motivato sulla pregnanza delle esigenze cautelari che, in assenza di tali
strumenti, impongono la custodia cautelare in carcere del ricorrente, osservando che il Galassi
è stato estradato dalla Spagna a seguito di esecuzione di un mandato di arresto europeo e che
in tale paese ha un’abitazione, interessi economici ed una solida rete di conoscenze, elementi
2

l’annullamento e sollevando, a tal fine, quale unico motivo di gravame, la violazione di legge

idonei ad evidenziare la concretezza del pericolo di fuga ritenuta non sminuita in maniera
apprezzabile dal trasferimento in Italia della compagna dell’indagato – peraltro anch’essa
indagata – unitamente ai figli.
Il provvedimento impugnato, pertanto, è immune da censure, in quanto conforme al
dettato dell’art. 275 bis cod. proc. pen. ed all’interpretazione di taale disciplina ritenuta l’unica
compatibile con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione (così Sez. U, n.
20769 del 28/04/2016, Rv. 266650, cit.)
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Si provveda a norma dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 giugno 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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