Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29155 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29155 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
avverso l’ordinanza n. 166/2013 del Tribunale di Enna, Sezione Misure di Prevenzione del
15/04/2014 nel procedimento a carico di Cammarata Michele

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
lette le note scritte del pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. P. Fimiani, che
ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo;
letta la memoria prodotta dalla resistente, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA, che
rimettendosi alle valutazioni di questa Corte quanto al profilo procedurale, chiede rigettarsi il
ricorso nel merito

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Enna, Sezione Misure di Prevenzione, in acco-

Data Udienza: 03/06/2015

glimento dell’istanza proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ne ha ammesso al
soddisfacimento il credito dell’importo di 185.185,62 oltre interessi, dalla stessa vantato nei
confronti del sottoposto alla procedura di prevenzione Cammarata Michele, ordinandone immediata comunicazione all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Avvocatura dello Stato – Sede di
Caltanissetta, deducendo in primo luogo violazione di legge riguardo all’art. 114, comma 2 d.
Igs. n. 159 del 2011 ed all’art. 11 r.d. n. 1611 del 1939 per omessa notificazione ad essa

di consiglio emesso dal Tribunale per la trattazione dell’istanza proposta dall’istituto bancario,
in violazione dell’art. 154 cod. proc. pen.
Si deducono, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo sia alla riconosciuta
anteriorità dell’iscrizione ipotecaria rispetto ai provvedimenti di sequestro e confisca sia alla
buona fede della banca nella concessione del mutuo al prevenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini oltre indicati.

2. Costituisce senza dubbio violazione del principio del contraddittorio l’omessa notificazione
del decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio di cui si è reso responsabile il
Tribunale di Enna, limitatosi – per quanto è dato desumere dalla memoria di parte resistente a disporne la notificazione alla banca istante e all’amministratore giudiziario dei beni confiscati,
ma non alla Agenzia Nazionale e al suo domiciliatario ex lege, Avvocatura dello Stato.
Si è determinata, pertanto, la violazione, comportante nullità assoluta del provvedimento
impugnato, di quelle previsioni normative (art. 114 comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011 che rinvia
all’art. 11 del r.d. n. 1611 del 30 ottobre 1933) che, attribuendo all’Avvocatura dello Stato la
rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza anche della citata Agenzia Nazionale, al pari delle
altre Amministrazioni dello Stato, impongono la notificazione degli atti giudiziali e delle sentenze all’Avvocatura erariale territorialmente competente in relazione alla sede dell’autorità
giudiziaria che procede.
Il principio è stato, del resto, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione con riferimento alla contigua materia della confisca di cui all’art. 12-sexies del D.L. 8
giugno 1992 n. 306 (Sez. 1, sent. n. 21 del 19/09/2014, Ag. Naz. Amm. e Destin. Beni
sequestrati, Rv. 261713) e vale per tutte le controversie di natura amministrativa derivanti
dall’applicazione delle norme per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati.

2

Avvocatura, domiciliataria ex lege dell’Agenzia, del decreto di fissazione dell’udienza in camera

2. Per quanto ora esposto, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio degli atti per nuova
deliberazione al Tribunale di Enna; le ragioni dell’annullamento esimono dalla trattazione dello
ulteriore motivo di ricorso

P. Q. M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Enna.

Roma, 03/06/ 015

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