Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29154 del 03/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29154 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
SALEMME MARIO nato a Napoli il 20.12.1960
avverso la sentenza n. 1400/2015 Tribunale di PRATO, del 2/10/2015
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG dott. BALSAMO ANTONIO
CONSIDERATO IN FATTO
Salennnne Mario nato a Napoli il 20.12.1960 propone ricorso per Cassazione avverso la
sentenza n° 1400/15 Reg.Sent., pronunciata nel procedimento n° 6677/15 dal Tribunale di
Prato, con cui veniva applicata all’imputato la pena, concordata tra le parti, di anni due e mesi
otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 642 bis, 61 n 5;
artt. 628 comma 2, c.p.; artt. 61 n.2 582 c.p.; art 61 n. 2 e 385 c.p.
A sostegno dell’impugnazione deduce, in via principale, l’erronea interpretazione della legge
penale in ordine alla qualificazione del delitto consumato di rapina impropria éx art. 628
comma 2 c.p., anzichè del delitto di furto in concorso con quello di lesioni volontarie lievissime.
In subordine lamenta il mancato assorbimento del reato di lesioni lievissime in quello di rapina
impropria.
In data 1 febbraio il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione depositava
requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza del Tribunale di Prato ha correttamente ricondotto la fattispecie nell’alveo della
rapina impropria. In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per Cassazione
deducendo l’erronea qualificazione del fatto giudicato in sentenza deve essere limitata ai casi di
errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi
in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione
presenti margini di opinabilità.

deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta
motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Cass.pen.,Sez. VI sent. n. 15009
del 27.11.2012).
Oltre a ciò, secondo un consolidato orientamento di questa Corte “è inammissibile il ricorso per
cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere
asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per
il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché
l’accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione, in quanto
l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di
nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al
consenso ad essa prestato” (Cass.pen., sez. V,n. 21287 del 25.3.2010).
Non sussistono dunque violazioni della legge processuale e il ricorso deve ritenersi
inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
e al pagamento di euro 2000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
Rom , 3 aggio 2016
Il co e estensore
Giov i

I otajevi

Il Presidente
Fputo.x.e.TnT1 nese

Oltre a ciò, la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444 comma 2 c.p.p.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA