Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29153 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29153 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SULAS PAOLO N. IL 29/06/1969
avverso la sentenza n. 546/2005 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/04/2014

L

Fatto e diritto

SULAS PAOLO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di
primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato in abitazione

La condanna risulta motivata, in modo conforme, in primo e secondo grado, valorizzando
negativamente per l’imputato gli esiti di un accertamento dattiloscopico [un’impronta
trovata su una portafinestra, che corrispondeva per “oltre venti punti” a quella
dell’imputato].

La pena irrogata in primo grado era ritenuta congrua, in ragione dell’entità del danno
cagionato alle persone offese [in ragione dei “numerosissimi oggetti preziosi” asportati] e
della personalità del reo [numerose condanne per reati contro il patrimonio].

Il ricorso contesta il giudizio di responsabilità, lamentandosi delle modalità di verifica e
valutazione delle impronte, e della eccessività della pena.

E’ stata ritualmente depositata memoria difensiva nell’interesse dell’imputato a sostegno
del ricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al giudizio di responsabilità, la valutazione del compendio indiziario compete al
giudice di merito, il quale, in proposito, nella vicenda de qua, ha sviluppato satisfattiva
motivazione, attraverso la disamina delle circostanze del prelievo dell’impronta e degli

[articoli 624 bis e 625, numero 2, c.p.].

esiti della comparazione, entrata nel processo con la deposizione dell’operante.

Basta ricordare che è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui il
risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire
fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui esse siano
relative all’impronta di un solo dito, purchè evidenzino almeno sedici o diciassette punti
caratteristici uguali per forma e posizione. Per l’effetto, la verifica dattiloscopica, quando
presenti tali caratteristiche, fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale è
stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato e, quindi,
legittimamente, in mancanza di giustificazioni su questa presenza, viene utilizzata dal
giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (Sezione V, 26 febbraio 2010, Di Serafino).

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Anche la seconda doglianza non può trovare accoglimento, perché con essa si vuole
sostituire l’apprezzamento della Corte sul potere dosimetrico che la legge attribuisce al
giudice del merito: la valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonché per
quanto riguarda in generale la dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del
giudice il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’articolo

ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz’altro escludersi avendo il giudice motivato
ampiamente, nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 133 c.p., valorizzando
negativamente la gravità del fatto [del danno subito dalle vittime] e la personalità del
reo [i numerosi precedenti a carico per reati contro il patrimonio].

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 aprile 2014

Il Consigliere estensore

133 c.p. è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di

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