Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29152 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29152 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALA VINCENZO N. IL 05/10/1985
avverso la sentenza n. 1080/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/04/2014

PI

2_
(

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Saia Vincenzo in ordine al reato di cui agli articoli
110,112 n.1),56,624,625 numeri 2 e 5 c.p., ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per illogicità e
mancanza della motivazione con riferimento al mancato

misura equivalente alle contestate aggravanti.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per un motivo manifestamente
infondato.
Si rileva che la decisione impugnata risulta sorretta da
conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne il trattamento
sanzionatorio. E appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per
quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato
di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass.,
Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo
“si ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583),
ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato
in riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche in

censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno 2004
n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non
sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di appello di Catania
espressamente chiarito le ragioni in base alle quali non ha
concesso le attenuanti generiche, in considerazione delle modalità
del fatto, dell’interazione della condotta delittuosa del Saia con
quelle degli altri concorrenti, della quantità e gravità dei suoi
precedenti specifici e ha irrogato la pena indicata in

P7′

dispositivo.

Il

ricorso

deve

essere

pertanto

dichiarato

inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del

– 13 giugno 2000 ).
P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2014
Io

Il Presidente

ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7

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