Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29152 del 03/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29152 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTORINA ANTONINO N. IL 12/09/1953
avverso l’ordinanza n. 1246/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
06/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ,_%(077

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 03/03/2016

N.
MOTIVI DELLA DECISIONE

CASTORINA Antonino, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 6.10.2015 con la quale il Tribunale del riesame di Catania ha confermato la
decisione 10.7.2015 del Tribunale dell’omonima città che ex art. 304 comma 2
cod. proc. pen. ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare previsti dall’art. 303 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. nei confronti del ricorrente e dei
coimputati che rispondono del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.
La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata per omessa valutazione

delle condizioni normative che consentono la sospensione dei termini di custodia
cautelare ex art. 304 cod. proc. pen.

RITENUTO IN DIRITTO

Il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo cod. proc. pen., che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico,
dovendo essere formulato non con riguardo all’attività espletata ed esaurita, bensì
in ragione dell’attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato [Cass. sez. 6 n. 28663
23.6.2015, Curcio e altri, in Ced Cass. Rv 264054]
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale,
con valutazione non sindacabile in fatto, ha specificatamente indicato non solo le
caratteristiche del procedimento ritenuto complesso in ragione del numero degli
imputati (sedici), dal numero dei testimoni (42 nella lista del Pubblico Ministero e
tre di alcune difese) e della natura dei fatti oggetto di accertamento (associazione
per delinquere di stampo mafioso, tre ipotesi di estorsione, un reato di intestazione fittizia di beni, traffico di stupefacenti, fatti aggravanti ex art. 7 I 203/1991),
ma ha messo in evidenza sia l’attività svolta (13 udienze nel corso delle quali sono
stati escussi quindici collaboratori di giustizia), sia la attività che deve essere ancora svolta (escussione degli ufficiali di polizia giudiziaria, deposito della relazione
peritale di trascrizione delle intercettazioni telefoniche, supplemento di attività
istruttoria rappresentata anche dalla audizione di un altro imputato di reato connesso che ha maturato in tempi recenti la collaborazione con la giustizia). A tal
proposito va ancora osservato che la particolare complessità del dibattimento,
che rileva come causa di sospensione dei termini di durata massima della custodia
cautelare può essere desunta dalla sopravvenienza di nuove esigenze istruttorie,
che si innestano su una attività istruttoria già complessa.
Il provvedimento impugnato è pertanto connotato di adeguata motivazione avendo preso in considerazione sia gli aspetti caratterizzanti il procedimento, sia l’attività svolta che quella ancora da svolgere, con la conseguenza che la valutazione
1

risulta essere completa ed esaustiva in tutti i suoi aspetti, essendo indicata l’attività che deve essere ancora espletata rispetto a quella già compiuta, sì da dare una
valutazione completa dello stato del procedimento in relazione ai tempi della sua
celebrazione.
Il provvedimento supera pertanto le cesure mosse. Il ricorso è quindi inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente
determinata la sanzione amministrativa, ravvisandosi nella condotta processuale

Ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., si manda al sign. Cancelliere per le
comunicazioni di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Si comunichi
ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 3.3.2016

dell’imputato gli estremi della responsabilità prevista dall’art. 616 cod. proc. pen.

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