Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29151 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29151 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUROLO ANTONIO nato a Napoli il 19/10/1967
MUROLO MASSIMO nato a Napoli il 19/12/1973
avverso la sentenza n. 1549/2009 della CORTE d’APPELLO di ROMA, del 30/01/2013
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. BALSAMO
ANTONIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 30 gennaio 2013 la Corte d’appello di Roma confermava la
sentenza del Tribunale di Roma del 14 gennaio 2008, con la quale venivano dichiarati Murolo
Antonio e Murolo Massimo colpevoli del reato di cui all’art. 640 c.p. e venivano condannati,
concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche ed applicata la riduzione del rito, alla
pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Avverso tale sentenza Murolo Antonio e Murolo Massimo proponevano, per mezzo del proprio
difensore di fiducia, ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo:

quest’ultima carente in ordine alla mancata conversione della pena detentiva irrogata con la
corrispondente pena pecuniaria, nonostante gli imputati si trovassero nelle condizioni previste
dalla legge.
In data 4 aprile 2016, i ricorrenti, tramite il difensore di fiducia, presentavano una memoria
difensiva, deducendo ulteriori motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Osserva la Corte come i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad
oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati
nell’originario atto di impugnazione a norma dell’art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.,
nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione (Sez. 5, Sentenza n. 4184 del
20/11/2014, Rv. 262180).
Pertanto, nel caso di specie, devono ritenersi inammissibili i motivi nuovi di impugnazione
presentati dal ricorrente, in quanto questi ultimi non risultano inerenti ai temi specificati nei capi
e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata, essendo necessaria
la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 1, Sentenza
n. 5182 del 15/01/2013, Rv. 254485.
3. Con riferimento al motivo proposto con l’impugnazione principale, anch’esso deve ritenersi
inammissibile, in quanto risulta assolutamente generico e privo dei requisiti di specificità, in
quanto non deduce alcun vizio logico-giuridico, né precisa quale particolare esame di fatto
decisivo sia stato omesso (vedi sin da Sez. 4, Sentenza n. 4533 del 10/04/1985, Rv. 169130 e
successive conformi). Inoltre, la mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti
dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si
ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità
(Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve ritenersi inammissibile e i ricorrenti
devono essere condannati al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore

-Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. per essere

della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativarnente in 1500,00 euro ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 1500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Roma, li 3 aggio 2016

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