Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29150 del 22/03/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29150 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Di Stasi° Gaetano, nato a Napoli 11. febbraio 1964
avverso l’ordinanza n. 7606/2012 del Tribunale di Napoli in data 26 ottobre
2012 con la quale è stata confermata l’ordinanza emessa dal G.I.P del Tribunale
di Napoli in data 11 ottobre 2012 , con la quale veniva applicata la misura della
custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata e altro.
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Di Stasio Gaetano ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
emessa dal Tribunale di Napoli in data 26 ottobre 2012 , con la quale è stata
confermata l’ordinanza emessa dal G.I.P del Tribunale di Napoli in data 11 ottobre 2012 , con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata e altro
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. e) in relazione alli art. 273 c.p.p., per carenza e/o fittizia motivazione e contraddittorietà della stessa

1

Data Udienza: 22/03/2013

Il ricorrente censura la motivazione del provvedimento in quanto avrebbe
erroneamente ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria con riferimento al
riconoscimento, operato da parte del teste Cicalapltre alla denuncia circostanziata dell4k persona offesa, dello stesso ricorrente quale autore del reato. Le dichiarazioni del teste non avrebbero la linearità riconosciutagli dai giudici. Non sarebbe sufficiente il supporto probatorio derivante dal precedente riconoscimento fotografico per affermare l’univocità, gravità e concordanza degli indizi. Anche il
secondo teste Lloyd avrebbe fornito una dichiarazione insufficiente, ed anche

CONSIDERATO IN DIRMO
l.

Il ricorso è manifestamente infondato.

2.

Osserva la Corte che, per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di

colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non relative
ad elementi di fatto, tese a sminuire il valore del riconoscimento, ad altissima
percentuale di positività, effettuato dal teste Cicala, dopo che vi era stata, in
precedenza, nell’immediatezza del fatto, la ricognizione fotografica con esito
positivo; le censure svolte dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del riesame non è abnorme; al
contrario lo stesso fa riferimento ad elementi oggettivi, con riferimento alla
gravità degli indizi di colpevolezza come sottolineati dal TOL. Sotto quest’ultimo
profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche, proprio perchè valorizza una analisi altamente probabilistica,
saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame ed in particolare alle
dichiarazioni in primis del teste Cicala, sostanzialmente coincidenti nonostante
l’arco temporale trascorso tra la ricognizione fotografica e la ricognizione personale, nonché con quelle della stessa parte offesa e del teste Lloyd. La scelta
della misura è spiegata poi in modo coerente e valutata con un esatto criterio di
bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e la qualità del soggetto destinatario della medesima, quale emerge dai suoi precedenti penali e dalla gravità dei
fatti (recidiva e protrarsi nel tempo della condotta criminosa).
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali,
e , considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 reg. disp. att.

C.p.p.
2

;

contraddittoria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e ai:MMY della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94. disp. att. c.p.p.

Roma, li 22 marzo 2013

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