Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2915 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2915 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL FADALI ABDELLAH N. IL 01/05/1982
avverso la sentenza n. 1920/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

1) Con sentenza del 2.5.2014 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del
Tribunale di Milano, emessa in data 5.12.2012, con la quale El Fadali Abdellah era
stato condannato per il reato di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/1990, alla pena di
mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa (come aumento in continuazione sulla
pena inflitta con la sentenza 16.4.2008 del Tribunale di Milano, irrevocabile).
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando l’erronea applicazione della legge
penale, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione
all’affermazione di responsabilità ed alla determinazione della pena..
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, nel
richiamare la condivisibile sentenza di primo grado, ha ritenuto destituiti di ogni
fondamento i motivi di appello.
Ha evidenziato infatti che l’identificazione del “Munir” nell’imputato era
assolutamente certa. Il teste Martellotta aveva affermato che El Fadali, sorpreso
mentre gli cedeva la droga, aveva provveduto a tanto anche in precedenza (lo
conosceva come Munir).
2.2) Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizi di motivazione, richiede
sostanzialmente una rilettura delle risultanze processuali ed in particolare della
testimonianza Martellotta.
Ma il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione
delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo
del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa
ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano
effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del
processo. Anche a seguito della modifica dell’art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il
sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la
mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri
atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al
giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie,
ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di
merito (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006;Cass.pen.sez.2 n.23419/2007Vignaroli;Cass.pen.sez.6 n. 25255/2012).
2.3) La Corte distrettuale, poi, ha ritenuto congrua ed adeguata all’entità dei fatti
ed alla personalità dell’imputato la pena irrogata (che peraltro corrisponde al minimo
edittale previsto dalla L. 79/2014).

OSSERVA

2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi delltart.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 13.11.2015

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