Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2915 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 2915 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Quarta Roberto, nato a Leverano il 15/10/1958

avverso la sentenza del 20/02/2012 della Corte d’Appello di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Lecce del 06/11/2009, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di
Roberto Quarta per il reato di cui all’art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
commesso quale socio accomandatario della The Wall s.a.s., dichiarata fallita in
Lecce il 13/01/2004, distraendo liquidità di cassa risultante al 31/01/2002 per C.

1

Data Udienza: 10/12/2013

55.068,96, sottraendo le scritture contabili o tenendole in modo da impedire al
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita. La
sentenza veniva riformata con l’assoluzione del Quarta, per insussistenza dei
fatti, dalle contestate distrazioni di rimanenze e beni strumentali, mentre veniva
confermata la condanna dell’imputato alla pena di anni tre e mesi sei di
reclusione.
L’imputato ricorre sulla determinazione della pena e deduce violazione di
legge nella conferma della sanzione inflitta in primo grado nonostante

contraddittorietà della motivazione nella testuale conferma del giudizio di
prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulle aggravanti contestate,
rispetto al giudizio di equivalenza viceversa espresso con la sentenza di primo
grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
L’imputato, come si è detto, veniva assolto in appello dall’imputazione di
una delle condotte distrattive per le quali era stato ritenuto responsabile in primo
grado. Tanto, in presenza della contestazione di un unico reato di bancarotta
composto da una pluralità di fatti, imponeva, ai sensi dell’art. 597, comma
quarto, cod. proc. pen. una riduzione della pena inflitta dal Tribunale in relazione
all’esclusione di uno dei fatti addebitati (Sez. 1, n. 17777 del 27/03/2008,
Caprioglio, Rv. 240279); operazione che non veniva effettuata nella sentenza
impugnata.
La Corte territoriale inoltre, nel ritenere congruo il computo della pena
stabilito in primo grado, riferiva espressamente tale giudizio anche ad una
valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti,
che non trova riscontro nella sentenza del Tribunale, con la quale le attenuanti
erano ritenute invece solo equivalenti alle aggravanti.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio su
entrambi i profili segnalati.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con
rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Lecce.
2

l’assoluzione dell’imputato da talune delle condotte contestate, e

Così deciso in Roma il 10/12/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA