Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2915 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2915 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PULVIRENTI GIUSEPPE N. IL 14/08/1974
avverso la sentenza n. 3273/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
17/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 07/12/2012

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato i RO
a camera di consiglio del 7/12/2012

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Catania con sentenza del 17/2/2012 ha confermato la sentenza
15/7/2011 del G.U.P. del Tribunale di quela città, che aveva affermato la responsabilità penale di
PULVIRENTI Giuseppe in ordine al reato di cui all’art. 73, 5° comma, D.P.R. n. 309/1990
(detenzione di modica quantità di cocaina a fini di cessione a terzi — acc. in Catania, il
23/12/2010);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, eccependo
l’incongrua applicazione della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche;
— che le doglianze anzidette sono manifestamente infondate, poiché la Corte di merito ha
correttamente applicato i principi anzidetti. Invero, in presenza di contestazione della recidiva a
norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 C.P., è compito del giudice quello di verificare
in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e
di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi
sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra
i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a
ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di
colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti
penali (SS. UU. n. 35738, 5 ottobre 2010). Nella fattispecie la Corte territoriale ha
opportunamente considerato la qualità dei reati commessi e la frequenza e sistematicità di
reiterazione
— che anche il diniego delle attenuanti generiche risulta legittimo ed adeguatamente motivato,
avendo la Corte territoriale valorizzato l’assenza di positivi indici di valutazione e la negativa
incidenza dei plurimi pregiudizi penali;
— che il ricorso (articolato in fatto e manifestamente infóndato), conseguentemente, va dichiarato
inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) —
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

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