Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29148 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29148 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO CAVALLO
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. FILIPPO CASA
Dott. GIACOMO ROCCHI
Dott. RAFFAELLO MAGI

ORDINANZA

– Presidente – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PESCE VINCENZO N. IL 27/05/1959
avverso la sentenza n. 1612/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 14/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

REGISTRO GENERALE
N. 10560/2016

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria
confermava quella del G.U.P. del Tribunale di Palmi di condanna di Pesce
Vincenzo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per la violazione
continuata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno, con recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen..

vizio di motivazione con riferimento all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956.
Il Giudice di primo grado aveva presentato la violazione dell’obbligo di non
frequentare pregiudicati come colposa, tenuto conto delle circostanze di fatto
nelle quali gli incontri con i soggetti erano avvenuti; la Corte territoriale, pur
ribadendo che il delitto contestato è doloso, lo aveva ritenuto sussistente
omettendo di vagliare le circostanze evidenziate dalla difesa dell’imputato, quindi
in maniera apodittica e presuntiva.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento all’applicazione della recidiva contestata e alla
determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Il ricorrente non fa che riproporre le censure mosse con l’atto di appello
avverso la sentenza di primo grado e logicamente respinte dalla Corte territoriale
che, dopo avere ricordato che il dolo del delitto di cui all’art. 9, comma 2, legge
1423 del 1956 è dolo generico, ha adeguatamente motivato sulla sussistenza
della prova in ordine alla conoscenza da parte dell’imputato della condizione di
pregiudicati dei soggetti frequentati, ricordando alcune circostanze di fatto
(gravità delle condotte poste in essere da quei soggetti, reati giudicati a Palmi,
rapporti di parentela con alcuni di loro) significative per giungere alla
conclusione.
Non si tratta di ragionamento congetturale, ma di argomentazione logica
basata su circostanze di fatto indiscusse.

La motivazione in punto di determinazione della pena e di diniego delle
attenuanti generiche è ampia e logica.

2

2. Ricorre per cassazione Vincenzo Pesce deducendo violazione di legge e

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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