Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29148 del 03/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 29148 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

VERTERAME Giuseppe, n. Isola di Capo Rizzuto (Kr) 20441949
avverso la sentenza n. 503/2014 Corte d’Appello di Torino del 31/01/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. A. P. Viola, che ha concluso per il
rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Torino ha confermato quella emessa dal
Tribunale di Alessandria in data 07/03/2013 con cui Verterame Giuseppe era stato condannato
alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.),
commesso mediante denuncia preventiva di smarrimento di assegni bancari, successivamente
consegnati a Gragnolati Andrea.

1

Data Udienza: 03/06/2015

Nel confermare la decisione di primo grado, la Corte territoriale ha affrontato il tema della
rilevanza, in termini di calunnia indiretta, della dichiarazione preventiva di smarrimento di titoli
di credito, ribadendo la sussistenza del reato alla luce degli elementi probatori acquisiti in corso
di giudizio.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, proponendo censure di carattere procedurale e sostanziale.

2.1 Violazione ed erronea applicazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. in relazione

difensore aveva inoltrato a mezzo telefax istanza di differimento dell’udienza del 31/01/2014
per improrogabile impegno professionale concomitante, sopravvenuto solo alle ore 15.21 del
30/01/2014 e perciò immediatamente comunicato secondo le predette modalità, riferito alla
necessità di presenziare ad udienza di convalida di arresto in flagranza di reato di altro cliente
in persona di tale Cegda-ti Hakim; la Corte aveva respinto l’istanza ‘non essendo stata
dimostrata’ dal difensore ‘l’im possibilità di farsi sostituire’. Si evidenzia al riguardo che data la

sequenza temporale degli atti ed avendo il difensore studio professionale in Milano, questi non
aveva avuto la concreta possibilità di nominare alcun sostituto;

2.2 Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192, 125, 533 cod. proc. pen. in relazione
all’art. 368 cod. pen. per non avere la Corte territoriale considerato che la denuncia di smarrimento era stata presentata prima della consegna degli assegni bancari ed inoltre che la firma
di traenza apposta sui titoli differiva da quella dell’imputato e non era a questi ricollegabile in
modo certo, circostanze entrambe suscettibili di escludere l’elemento soggettivo di natura dolosa del reato in addebito;

2.3 Violazione di legge riguardo agli artt. 367 e 368 cod. pen. e alla sussistenza del delitto di
calunnia in luogo di quello di simulazione di reato di cui all’art. 367 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto.

2. La situazione di fatto prospettata dal ricorrente, riferita all’impedimento in cui si sarebbe
trovato il proprio difensore a causa di un sopravvenuto impegno professionale, sembrerebbe
astrattamente rientrare nell’ambito di operatività dell’art. 420-ter, comma 5 cod. proc. pen.
La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione finora formatasi al riguardo sostiene, infatti,

2

all’ordinan-za della Corte d’Appello del 31 gennaio 2014; il ricorrente allega che il proprio

che tale disposizione operi solo con riferimento ad impedimenti che sopravvengano all’atto di
nomina ed all’accettazione del mandato difensivo de quo agitur e non anche a quelli preesistenti al momento dell’incarico (Sez. 5 sent. n. 41000 del 23/05/2014, Eleuteri, Rv. 261252;
Sez. 2 sent. n. 25754 dell’11/06/2008, Staibano, Rv. 241457; Sez. 5 sent. n. 174 del
10/11/2005, Bonini e altri, Rv. 233387; Sez. 1 sent. n. 729 del 27/11/1997, Mazzone d altro,
Rv. 209446).
Sono stati, tuttavia, stabiliti alcuni principi correlati a detta statuizione e cioè che la concomitanza dell’impegno professionale assunto dal difensore in un altro procedimento può essere
riconosciuto quale legittimo impedimento a comparire all’udienza, quando questi dimostri non

delle funzioni difensive in tale procedimento, ragioni che debbono essere correlate alla particolarità dell’attività cui presenziare, alla mancanza o assenza di un altro codifensore e alla
impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per
assoluta impossibilità a comparire (Sez. 5, sent. n. 7418 del 06/11/2013, Anelli, Rv. 259520;
Sez. 6, sent. n. 48530 del 18/11/2003, Levante, Rv. 228598)
Il rispetto rigoroso di tali condizioni vale, in altre parole, a far apprezzare in termini di effettivo e assoluto impedimento il sopravvenuto incarico difensivo, essendo insufficiente l’allegazione della peculiarità o della maggiore rilevanza di questo rispetto al precedente impegno
professionale, che potrebbero essere ritenute tali secondo valutazioni soggettive del difensore
stesso, con negative ricadute sull’andamento del procedimento preesistente, contrastanti anche col principio di ragionevole durata del processo.
Il rispetto di tali condizioni non sembra essere stato assolto nel caso in esame, in cui il
difensore, legale esercente in Milano, ha semplicemente attestato di non poter reperire, nel
breve lasso di un pomeriggio, un sostituto presso la sede giudiziaria di Torino, non fornendo
invece alcuna spiegazione quanto alla stessa impossibilità che avrebbe incontrato nell’ambito
del Foro milanese.

3. Del pari infondate si rivelano le censure riferite al merito del procedimento.
La Corte territoriale ha, infatti, ampiamente e congruamente argomentato in ordine alla
peculiarità della vicenda sottesa al procedimento, che ha visto la contestazione dell’ipotesi di
calunnia indiretta, correlata non già alla dichiarazione di smarrimento di titoli di credito successiva alla consegna al prenditore, ma ad una denuncia preventiva di smarrimento, seguita dalla
consegna al prenditore e dalla negoziazione dell’assegno bancario.
Ebbene, i giudici d’appello hanno puntualmente dato conto della possibilità di configurare
anche in tale fattispecie il reato di cui all’art. 368 cod. pen. in luogo della meno grave figura di
simulazione di reato (art. 367 cod. pen.) (pagg.3-4 sentenza), prendendo in considerazione le
specifiche risultanze probatorie atte ad escludere, secondo la valutazione dagli stessi datane,
che il ricorrente potesse avere colposamente proceduto alla consegna del titolo di credito per
mera dimenticanza della denuncia già presentata (pag. 5 sentenza).
3

solo l’esistenza dell’impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile l’espletamento

Tali valutazioni, del tutto coerenti rispetto al dato probatorio acquisito, costituiscono del
resto diretta applicazione del principio stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione secondo cui integra il delitto di calunnia reale o indiretta la dichiarazione di smarrimento
di titoli di credito presentata prima della consegna, a condizione che risulti dimostrata la
sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra falsa denuncia
e successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di
reato (Sez. 6, sent. n. 3910 del 17/12/2008, Salamone, Rv. 242521; Sez. 6, sent. n. 10400
del 07/02/2008, Carlisi, Rv. 239017), talché non si vede proprio quali violazioni di legge esse

2. Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il Presidente
Antonio Agrò

possano avere integrato, non certo quelle prospettate nel secondo e terzo motivo di ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA