Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29147 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29147 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLETTO GABRIELLA N. IL 16/11/1983
avverso la sentenza n. 340/2013 TRIBUNALE di BARI, del
05/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/04/2014

(a
Fatto e diritto

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’articolo
129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Cass. S.U. 25
novembre 1998, Messina).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma
di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2014

ANAPQ2.1

re e .

Coletto Gabriella, imputato in ordine al reato di cui agli
articoli 110,624,625 numeri 2 e 7 c.p. ricorre per cassazione
contro la sentenza di applicazione concordata della pena in
epigrafe indicata, deducendo vizi della medesima, con particolare
riguardo al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.

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