Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29147 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29147 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESTENNI AZZEDINE N. IL 28/06/1985
avverso la sentenza n. 1929/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
16/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno,
confermava la condanna di Mestenni Azzedine per il delitto di tentato omicidio e
rideterminava la pena in anni cinque e mesi sei di reclusione.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Mestenni Azzedine, deducendo

mancanza di motivazione.

omicidio, anziché come lesioni personali, benché la versione della persona offesa
fosse carente e la stessa fosse risultata inattendibile.
In un secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge penale sulla
medesima questione: non sussisteva la volontà di uccidere, ma di ferire.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel
presente giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

Il ricorrente ripropone la tesi secondo cui l’incertezza manifestata dalla
persona offesa circa la mano utilizzata dall’imputato per impugnare il coltello e
ferirlo farebbe dubitare della volontà di uccidere e dimostrerebbe la mera volontà
di ferire.
Tale argomentazione è stata espressamente presa in considerazione nella
sentenza impugnata e ritenuta manifestamente infondata, atteso che

l’animus

necandi e l’idoneità dell’azione sono stati tratti dalle modalità della condotta,
dalla regione del corpo colpita, dalla forza con la quale la coltellata era stata
inferta, dall’effettivo pericolo di vita corso dalla vittima.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
2

La Corte aveva confermato la qualificazione della condotta come tentato

spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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